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Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 29552/2025, 18 agosto 2025

2025-09-15 10:00

Federica Perpignano

Diritto Penale,

Cass. pen., Sez. 2, Sent. n. 29552/2025, 18 agosto 2025

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, offre un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., in tema di

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, offre un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., in tema di impugnazioni della parte civile ai soli effetti civili.

Secondo la Suprema Corte, quando la parte civile propone appello limitatamente al risarcimento del danno, il giudizio prosegue d’ufficio davanti alla sezione civile competente, senza che sia richiesto alcun intervento delle parti. Il giudice penale dell’impugnazione si limita a verificare l’ammissibilità dell’appello e, in caso positivo, dispone il trasferimento automatico del fascicolo al giudice civile.

La Cassazione sottolinea che non si tratta dell’avvio di un nuovo procedimento, ma di una prosecuzione diretta e ininterrotta del giudizio già pendente in sede penale, con piena conservazione degli atti e delle prove. L’uso del termine “rinvio”, precisa la Corte, deve essere inteso in senso funzionale, e non tecnico: la sequenza processuale resta unica e continua.

Il nuovo modello introdotto dall’art. 573, comma 1-bis, si distingue in modo netto dalla disciplina prevista dall’art. 622 c.p.p.: mentre quest’ultimo impone alla parte interessata la riassunzione della causa civile dopo l’annullamento della sentenza penale, la norma qui in esame non prevede alcun onere per le parti, poiché la traslazione avviene interamente per iniziativa dell’autorità giudiziaria.

Determinante, ai fini della continuità processuale, è la corretta redazione dell’atto di costituzione di parte civile, che deve contenere fin dall’inizio le richieste ai soli effetti civili (art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p.), in modo da consentire il passaggio alla fase civile senza necessità di ulteriori integrazioni.

La Corte qualifica come abnorme l’ordinanza della Corte d’appello che aveva subordinato il trasferimento degli atti alla riassunzione da parte della parte civile. Tale impostazione, infatti, introduce un onere non previsto dalla legge, interrompe la continuità procedurale e si pone in contrasto con la finalità della norma. Conseguentemente, l’ordinanza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi direttamente alle sezioni civili per la prosecuzione del giudizio.