Con la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 24349, del 2 Settembre 2025, la Terza Sezione Civile, ha ribadito con chiarezza che le famose “tabelle di Milano”, per la quantificazione del danno non patrimoniale, non hanno natura normativa vincolante. Secondo la Suprema Corte esse, infatti, rappresentano semplicemente una “proposta di usualità equiparativa”, pertanto, sono utili, ma non obbligatorie. La sentenza interviene su di un possibile equivoco consolidato: molte volte, nelle trattative o nei giudizi, tali tabelle sono state considerate come se dessero diritto ad un risarcimento “automatico”, se rientranti nei valori indicati. Tuttavia, la Cassazione smentisce questo approccio, affermando che il giudice può ispirarsi a tali tabelle, ma resta libero di discostarsene, integrandole o correggendole sulla base delle specifiche circostanze del caso concreto. Vi è però un altro aspetto rilevante per la Cassazione: la motivazione del giudice nel quantificare il danno, ai sensi dell’equità, non deve necessariamente aderire in modo pedissequo ai valori tabellari. Ciò che conta è che il ragionamento sia “complessivamente apprezzabile” e fondato su elementi logici, non viziato, dunque, da arbitrarietà. Questo principio, di conseguenza, ha risvolti pratici non marginali. Dal punto di vista delle vittime che chiedono il risarcimento, non è più sufficiente fare riferimento passivamente alle tabelle per ottenere un premio, per così dire, “standard”. Occorre valorizzare la documentazione clinica, i testimoni, gli elementi individuali di sofferenza e di perdita di qualità della vita. Simmetricamente, le compagnie assicurative dovranno essere pronte a negoziare più intensamente, tenendo conto che i giudici hanno lo spazio per personalizzare il ristoro secondo equità. Tuttavia, la Cassazione non demonizza le tabelle milanesi: le considera ancora “strumenti razionali e affidabili”, ma non la legge. Infine, emerge una certa tensione tra uniformità giurisprudenziale e discrezionalità. Se l’obiettivo delle tabelle era garantire omogeneità e ridurre il contenzioso, la decisione della Suprema Corte, rende più evidente il potere decisionale del giudice, al prezzo di una maggiore variabilità. Alcuni commentatori già segnalano, infatti, l’urgenza di un intervento legislativo, che dia un parametro più stabile e vincolante, evitando, in tal senso, derive arbitrarie. Concludendo, la sentenza celebra, una sorta di bilanciamento. Da un lato riconosce l’utilità delle tabelle milanesi e dall’altro riafferma che, la liquidazione del danno non patrimoniale, resta una questione di equità e, dunque, di decisione personale e motivata, non di automatismo tabellare. Inoltre, tale decisione, apre scenari significativi sul futuro del sistema risarcitorio italiano. La progressiva centralità dell’equità individualizzata, potrebbe incentivare una maggiore attenzione alla qualità della prova, alla narrazione del pregiudizio e alla costruzione del fascicolo medico-legale. Allo stesso tempo, la scelta di non attribuire efficacia non vincolante ad un modello unico di liquidazione rischia di riaccendere differenze territoriali e interpretative tra tribunali, con possibili disparità di trattamento. Per tale ragione, diversi operatori del settore, auspicano ad un intervento del legislatore che definisca criteri nazionali minimi, lasciando comunque margini di personalizzazione. In altre parole, la sentenza n. 24349/2025, non chiude una discussione: segna, piuttosto, un punto di partenza di un nuovo dibattito, sul modo in cui il diritto italiano intende garantire, allo stesso tempo, uniformità, personalizzazione e certezza del risarcimento del danno.
