Le questioni sottoposte dal Tribunale di Firenze riguardano la compatibilità con gli artt. 3 e 24 Cost. dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui impone ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea di produrre, a pena di inammissibilità, la certificazione consolare attestante i redditi percepiti all’estero, anche quando essi risultino già residenti in Italia nell’anno di riferimento. L’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato non merita accoglimento.
La Corte ha più volte chiarito che il giudice rimettente può riproporre una questione già dichiarata inammissibile, purché riformulata in modo da superare i vizi in precedenza rilevati. Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze ha colmato le lacune motivazionali individuate nella sentenza n. 110 del 2024, argomentando in maniera più compiuta sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione. Nel merito, le doglianze del rimettente appaiono fondate. L’obbligo imposto ai cittadini extra UE determina infatti un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e dell’Unione europea, i quali, pur potendo anch’essi disporre di redditi esteri, non sono gravati dall’onere di produrre una certificazione consolare.
La ratio della disposizione impugnata è quella di prevenire l’occultamento di redditi prodotti fuori dal territorio nazionale, così da garantire la correttezza delle verifiche reddituali ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, quando il cittadino extra UE risulti già stabilmente residente in Italia nel periodo di riferimento, tale rischio non appare significativamente diverso da quello che riguarda cittadini italiani o comunitari. Ne consegue che la previsione censurata si fonda esclusivamente sul dato formale della cittadinanza, senza alcuna giustificazione oggettiva.
L’irragionevolezza della disciplina emerge ancor più se rapportata al diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., che deve essere assicurato senza discriminazioni arbitrarie. L’imposizione di un onere documentale sproporzionato e spesso di difficile assolvimento finisce per ostacolare in concreto l’accesso al patrocinio gratuito, limitando ingiustificatamente la possibilità per gli stranieri stabilmente residenti di difendersi in giudizio.
Per tali motivi, la Corte con sentenza n. 119/2025 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui richiede ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea la certificazione consolare attestante i redditi prodotti all’estero, anche quando essi risultino già residenti in Italia nell’anno di riferimento.
La pronuncia si colloca nel filone giurisprudenziale che tende a ridimensionare gli oneri documentali posti a carico dei cittadini stranieri nell’accesso al patrocinio a spese dello Stato, valorizzando l’esigenza di non frapporre ostacoli irragionevoli all’esercizio del diritto di difesa.
Il punto centrale della decisione è il richiamo al principio di eguaglianza sostanziale: una volta che lo straniero abbia fissato la propria residenza stabile in Italia, non vi è motivo di presumerne la persistenza di redditi occultati all’estero in misura diversa da quanto possa accadere per i cittadini italiani o dell’Unione europea. La norma censurata si traduceva, dunque, in una disparità di trattamento fondata esclusivamente sulla cittadinanza, priva di adeguata giustificazione.
Sul piano sistemico, la sentenza contribuisce a rafforzare la dimensione inclusiva del patrocinio a spese dello Stato, strumento essenziale per garantire l’effettività del diritto di difesa. La Corte ribadisce che l’accesso alla giustizia non può essere condizionato da oneri documentali che, per la loro difficoltà pratica o sproporzione, rischiano di assumere un effetto escludente.
Resta comunque salva la possibilità per il legislatore di approntare meccanismi di controllo mirati e proporzionati, capaci di verificare la reale situazione reddituale dei richiedenti, senza imporre barriere generalizzate e discriminatorie. Si conferma, dunque, la linea interpretativa secondo cui le esigenze di prevenzione di abusi non possono tradursi in sacrifici arbitrari dei diritti fondamentali, specie quando questi incidono su soggetti particolarmente vulnerabili, come gli stranieri non abbienti coinvolti in procedimenti penali.
In definitiva, la decisione riafferma il ruolo della Corte quale garante del nucleo essenziale del diritto di difesa, contribuendo a delineare un equilibrio più equo tra esigenze di controllo e tutela dei diritti fondamentali, in coerenza con i principi costituzionali e con gli standard internazionali di protezione dei diritti umani.
