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Associazione per traffico di stupefacenti e aumento del minimo edittale: la Corte costituzionale esclude la n

2026-02-23 10:00

Antonella Pazienza

Diritto Penale,

Associazione per traffico di stupefacenti e aumento del minimo edittale: la Corte costituzionale esclude la natura di ‘pena fissa’ (sent. n. 214/2025)

Con la sentenza n. 214 del 30 dicembre 2025, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul tema delle cosiddette “pene fisse” e sul principio d

Con la sentenza n. 214 del 30 dicembre 2025, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sul tema delle cosiddette “pene fisse” e sul principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, nell’ambito del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Investita della questione dalla Corte d’appello di Lecce, la Consulta ha dichiarato inammissibili le censure di legittimità costituzionale, ritenendo erroneo il presupposto interpretativo secondo cui la previsione della reclusione “non inferiore a ventiquattro anni” integrerebbe una pena fissa. La decisione offre un’importante ricostruzione sistematica del regime delle circostanze aggravanti e dei margini di discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena.
La Corte d’appello di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 74, commi 1 e 4, del Testo unico sugli stupefacenti, nella parte in cui prevede per il capo-promotore di un’associazione dedita al narcotraffico, aggravata dall’uso di armi e dal numero di associati superiore a dieci, una pena “non inferiore a ventiquattro anni di reclusione” 
Secondo il giudice rimettente, tale previsione configurerebbe una vera e propria pena fissa, incompatibile con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non consentirebbe alcuna graduazione in base alla gravità concreta del fatto e alla personalità dell’imputato. La rigidità sanzionatoria, a suo avviso, si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità e con la funzione rieducativa della pena, come elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di comminatorie anelastiche.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza e per indeterminatezza del petitum, oltre a sostenerne la manifesta infondatezza. In parallelo, la parte privata e l’Unione Camere Penali Italiane, in qualità di amicus curiae, hanno insistito sulla natura rigida della pena e sull’incompatibilità costituzionale delle previsioni sanzionatorie non modulabili 
La Consulta ha innanzitutto dichiarato inammissibile il riferimento all’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per difetto di adeguata motivazione e per mancata evocazione dell’art. 117 Cost. quale parametro interposto 
Superate le eccezioni di irrilevanza processuale, la Corte ha tuttavia individuato un diverso e assorbente profilo di inammissibilità, fondato sull’erroneità del presupposto interpretativo adottato dal giudice rimettente.
Elemento centrale della decisione è la puntualizzazione secondo cui né il comma 1 né il comma 4 dell’art. 74 configurano una pena fissa in senso tecnico.
Per la fattispecie base del capo-promotore è previsto un minimo edittale di venti anni di reclusione, con massimo determinabile, ai sensi dell’art. 23 c.p., in ventiquattro anni. Si tratta dunque di una cornice elastica, non già rigidamente predeterminata 
Quanto alla circostanza aggravante del comma 4, essa si limita a innalzare il minimo della pena a ventiquattro anni, senza incidere sul meccanismo degli aumenti frazionari disciplinato dall’art. 64 c.p. Ne deriva che il giudice conserva un margine di discrezionalità sia nella determinazione della pena base sia nell’applicazione dell’aumento per l’aggravante, entro i limiti generali previsti dal codice penale 
La Corte evidenzia così l’esistenza di una forbice sanzionatoria effettiva, potenzialmente estesa fino a trent’anni di reclusione in presenza degli aumenti consentiti dal sistema delle circostanze.
Un passaggio di particolare rilievo teorico è quello in cui la Corte delimita il concetto di “pena fissa” in senso proprio. Essa ricorre solo quando vi sia totale sovrapposizione tra comminatoria edittale e pena concretamente irrogabile, senza possibilità di adattamento giudiziale.
Le pene indicate nel solo minimo, come quella oggetto di censura, rientrano invece nelle ipotesi di parziale anelasticità, che non eliminano la funzione commisurativa del giudice e non possono essere automaticamente sospettate di incostituzionalità.
Muovendo da tali premesse, la Corte costituzionale ha dichiarato le questioni inammissibili, poiché fondate sull’erronea qualificazione della pena prevista dall’art. 74, comma 4, come pena fissa. L’incompleta ricostruzione del quadro normativo ha compromesso l’intero iter argomentativo del giudice rimettente, precludendo l’esame nel merito della proporzionalità della sanzione. La sentenza n. 214 del 2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale volta a contrastare le comminatorie rigidamente predeterminate, ma al contempo chiarisce che non ogni innalzamento del minimo edittale integra una pena fissa in senso costituzionalmente sospetto.
La decisione rafforza una lettura sistematica delle circostanze aggravanti, valorizzando il ruolo dell’articolazione codicistica degli aumenti di pena e riaffermando che la discrezionalità giudiziale resta il perno della commisurazione sanzionatoria. Ne emerge una concezione della proporzionalità non meramente aritmetica, ma strutturalmente connessa all’intero assetto del diritto penale della pena.