Il Tribunale di Milano, sezione X penale, con sentenza n. 3314 del 2023 ha condannato in primo grado Johnson & Johnson Medical S.p.A (società avente sede in Italia e parte di un gruppo multinazionale operante nel settore dei dispositivi medici) per l’illecito amministrativo ex art. 25 d.lgs. 231/2001 a fronte del reato-presupposto di corruzione commesso da due subordinati che operavano per l’Ente.
Il caso analizzato richiama certamente la giurisprudenza in materia di d.lgs. 231/2001, come segnala il Tribunale stesso, la quale si è formata attorno alla responsabilità dell’Ente per reati commessi dall’apicale, non rinvenendosi molti utili precedenti in materia di contestazioni del subordinato. Infatti, dall’entrata in vigore del c.d. ‘sistema 231’, si sono espresse su imputazioni a carico dell’Ente ex art. 6 d.lgs. 231/2001 – dedicato alla responsabilità della società per fatto commesso da “soggetti in posizione apicale” – e non su contestazioni ex art. 7 d.lgs. 231/2001, norma che disciplina l’illecito amministrativo qualora il reato presupposto sia realizzato da “soggetti sottoposti all’altrui direzione”. Da ciò, segnala il Tribunale, deriva la possibilità di attribuire all’Ente che scelga deliberatamente “di non adottare il modello organizzativo” una “colpa di organizzazione” consistente in “un’intenzionale disorganizzazione”.
Ripercorrendo, dunque, la motivazione del Tribunale, una prima differenza di formulazione tra i due menzionati articoli riguarda il richiamo al modello organizzativo: l’articolo 6 prevede un’esenzione di responsabilità per l’Ente nel caso in cui vi sia stata da parte dello stesso l’adozione e l’efficace attuazione dei “modelli di organizzazione e di gestione”; dall’altro canto, l’articolo 7 invece, dal punto di vista letterale contiene una formulazione parzialmente diversa, disponendo l’esenzione di responsabilità per la società nel caso di adozione ed efficace attuazione di un “modello di organizzazione, gestione e controllo”.
Tuttavia, dalla lettura della sentenza, emerge comunque un elemento peculiare della responsabilità dell’Ente da accertare nei casi di reato commesso dal subordinato ed è la “culpa in vigilando” Tale responsabilità integra “l’elemento di connessione tra reato ed Ente rispetto ai reati commessi dai non apicali” che non passa, necessariamente, attraverso la condotta “colposa” di una persona fisica-controllore, ma da una forma di “colpevolezza impersonale”, propria della “societas” e direttamente riferita all’organizzazione collettiva, a causa di condotte inadeguate di individui sovraordinati ai sottoposti cui è ascritto il reato”.
Difatti, l’interpretazione adottata dal Tribunale milanese abbraccia quella offerta dalla dottrina prevalente. Secondo l’indirizzo maggioritario, l’art. 7 del d.lgs. 231 correla la responsabilità dell’Ente ad un suo difetto organizzativo che si manifesta con l’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza. Impostazione, quest’ultima, avvallata dai precedenti di merito (cfr Trib. Milano, 27 aprile 2004, caso Siemens AG) e di legittimità che pongono al centro dell’attenzione le lacune “dell’assetto organizzativo” della persona giuridica e non le specifiche condotte colpose della persona fisica titolare del dovere di controllo (cfr Cass. pen., sez. VI, 6 dicembre 2018, n. 54640, caso Valtellina S.p.A.).
Pertanto, nel caso de quo , il Tribunale ritiene provato il fatto che il reato del subordinato è stato “propiziato dall’inosservanza del dovere di direzione e di vigilanza da parte dei soggetti apicali” (e cioè da carenze di controllo) alla luce di quelle prove fornite dall’accusa vertenti non tanto sulla “ricostruzione di ciò che avevano fatto gli autori del reato” bensì“ di quanto hanno fatto gli altri soggetti contemplati dai protocolli e dalle procedure rilevanti nelle singole vicende e di quanto le loro azioni abbiano agevolato la consumazione del reato; proseguendo, di quanto non hanno fatto i medesimi soggetti, ancorché prescritto dai protocolli e dalle procedure, di quanto le loro omissioni abbiano agevolato la consumazione del reato ed infine di quanto non hanno fatto i soggetti preposti ad assicurare non solo il rispetto del modello organizzativo, ma anche la sanzione della sua violazione ed il suo costante aggiornamento.
