Con la sentenza n. 13742 del 15 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra reati permanenti e causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, chiarendo – con argomentazione lineare – che l’istituto non è applicabile finché la condotta illecita è ancora in corso. La decisione offre l’occasione per ribadire i presupposti strutturali dell’art. 131-bis c.p., anche alla luce della recente riforma.
La vicenda esaminata dalla Corte prende le mosse da un caso piuttosto ricorrente nella prassi giudiziaria: l’occupazione abusiva di un immobile di edilizia residenziale pubblica. Gli imputati erano stati chiamati a rispondere del reato di cui agli artt. 110, 633 e 639-bis c.p., per avere occupato senza titolo un alloggio di proprietà dell’ATERP di Napoli, con una condotta iniziata nel gennaio 2022 e protrattasi nel tempo.
Il Tribunale di Torre Annunziata, investito del giudizio, aveva tuttavia ritenuto che il fatto fosse di particolare tenuità, pronunciando sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p. Si tratta, come noto, di un istituto che consente di escludere la punibilità in presenza di fatti di minima offensività, valutati alla luce delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo.
Questa conclusione non ha però convinto il Pubblico Ministero, che ha scelto di ricorrere direttamente per cassazione. Al centro della censura vi è un punto preciso: la condotta contestata non solo si era protratta per un periodo significativo, ma risultava ancora in atto. Due elementi che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto impedire qualsiasi valutazione in termini di particolare tenuità.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, affronta la questione in modo netto, inserendosi in un orientamento già consolidato. Il ragionamento sviluppato dai giudici di legittimità è lineare: nei reati permanenti, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata finché la permanenza non sia cessata.
Per comprendere la portata di questa affermazione, è utile soffermarsi sulla natura del reato contestato. L’occupazione abusiva di un immobile è qualificata pacificamente come reato permanente: ciò significa che la condotta non si esaurisce in un momento preciso, ma si protrae nel tempo, mantenendo in essere la lesione del bene giuridico tutelato. In altre parole, l’offesa non è circoscritta all’atto iniziale di occupazione, ma continua giorno dopo giorno, finché l’immobile non viene restituito.
È proprio questa caratteristica a rendere incompatibile, secondo la Corte, l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Se la lesione è ancora in corso, non è possibile parlare di fatto “tenue” in senso giuridico, perché manca un presupposto fondamentale: la conclusione della condotta. Finché l’occupazione perdura, il bene giuridico continua a essere compresso e l’offesa non può dirsi esaurita.
La sentenza si sofferma poi su un ulteriore profilo, particolarmente interessante, relativo alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022. La riforma, come noto, ha ampliato l’ambito applicativo della causa di non punibilità, ma – osserva la Corte – non ne ha alterato la struttura di fondo.
Anzi, alcuni elementi della nuova formulazione confermano la lettura restrittiva già affermata dalla giurisprudenza. Da un lato, il riferimento al “comportamento abituale” (che include anche condotte reiterate o protratte) introduce un limite esplicito all’applicazione dell’istituto. Dall’altro, la previsione secondo cui il giudice deve valutare anche la “condotta susseguente al reato” presuppone logicamente che il reato sia già terminato: solo a condotta conclusa è possibile apprezzare il comportamento successivo dell’agente.
Nel caso concreto, la Corte rileva come il giudice di merito non abbia fatto corretta applicazione di questi principi. In particolare, il Tribunale ha omesso di verificare un aspetto decisivo: la cessazione della permanenza. Non risulta, infatti, accertato che l’immobile sia stato rilasciato, né che la condotta si sia esaurita.
Questa lacuna si traduce, secondo la Cassazione, in un duplice vizio: da un lato, una violazione di legge, per avere applicato l’art. 131-bis c.p. in presenza di un ostacolo giuridico; dall’altro, un vizio di motivazione, per non avere adeguatamente considerato un elemento fattuale decisivo.
Da qui la decisione finale: annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della vicenda attenendosi ai principi enunciati.
La pronuncia, nel suo complesso, si segnala per la chiarezza dell’impostazione e per la coerenza con l’indirizzo già espresso in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità. Ma, soprattutto, offre un’indicazione operativa precisa: la particolare tenuità del fatto non può essere invocata per “sterilizzare” situazioni illecite ancora in corso.
Finché la condotta permane, anche la rilevanza penale resta pienamente attuale.
