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Autonomia speciale, tutela del paesaggio e governo del territorio: la Corte costituzionale delimita i confini

2026-06-11 11:01

Calogero Jonathan Amato

Autonomia speciale, tutela del paesaggio e governo del territorio: la Corte costituzionale delimita i confini della potestà legislativa della Regione Sardegna

Con sentenza 100 del 2026 della Corte costituzionale affronta una questione di particolare interesse nel quadro dei rapporti tra autonomia speciale de

Con sentenza 100 del 2026 della Corte costituzionale affronta una questione di particolare interesse nel quadro dei rapporti tra autonomia speciale della Regione Sardegna e competenze statali in materia di tutela ambientale, paesaggistica e governo del territorio. Il giudizio trae origine dall’impugnazione di alcune disposizioni della legge regionale n. 18 del 2025, con la quale il legislatore sardo ha inteso procedere a un riordino della disciplina urbanistica ed edilizia regionale. La decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata che riconosce alla Regione Sardegna ampi spazi di autonomia legislativa nelle materie dell’urbanistica e dell’edilizia, pur ribadendo che tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei limiti derivanti dalla tutela dell’ambiente e del paesaggio, affidata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Particolarmente significativa è la parte della pronuncia dedicata all’estensione della pianificazione urbanistica comunale alle acque costiere immediatamente prospicienti la linea di battigia marina. Il Governo aveva sostenuto che tale previsione determinasse una indebita estensione del territorio comunale a porzioni del mare territoriale, con conseguente invasione delle competenze statali relative alla sovranità marittima, al demanio marittimo e alla pianificazione dello spazio marino. La Corte respinge tale impostazione, chiarendo che la disposizione regionale non attribuisce ai comuni alcuna forma di sovranità sul mare territoriale né modifica il regime giuridico delle acque marine. Essa rappresenta piuttosto una proiezione funzionale della competenza urbanistica regionale, finalizzata a garantire una gestione coerente delle trasformazioni territoriali che interessano la fascia costiera. In questo modo il giudice costituzionale conferma il principio secondo cui le regioni possono adottare discipline destinate a produrre effetti anche sullo spazio marittimo prospiciente il proprio territorio, purché ciò avvenga nell’ambito delle competenze loro attribuite e senza interferire con le attribuzioni statali.

La Corte affronta inoltre il rapporto tra la pianificazione urbanistica regionale e la pianificazione dello spazio marittimo disciplinata dal decreto legislativo n. 201 del 2016, adottato in attuazione della normativa europea. Pur riconoscendo che tale disciplina costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia ambientale e integra una norma fondamentale di riforma economico-sociale, il giudice costituzionale ritiene possibile una lettura della disposizione regionale conforme alla Costituzione. La norma viene infatti interpretata nel senso che la pianificazione urbanistica comunale non può derogare agli strumenti statali di pianificazione dello spazio marittimo, ma deve necessariamente coordinarsi con essi. Attraverso questa soluzione la Corte evita una pronuncia demolitoria e valorizza il principio di integrazione tra i diversi livelli di governo del territorio.

Di notevole interesse è anche la questione relativa alle zone umide e al principio di copianificazione paesaggistica. La controversia nasce dalla scelta del legislatore regionale di fornire un’interpretazione autentica delle norme del Piano paesaggistico regionale concernenti la tutela delle zone umide. Secondo il Governo, tale intervento avrebbe modificato unilateralmente il contenuto del piano paesaggistico, eludendo il necessario coinvolgimento dello Stato. La vicenda evidenzia la persistente tensione tra la tutela unitaria del paesaggio e il riconoscimento delle peculiarità dell’autonomia speciale sarda. In questo ambito emerge con forza il ruolo del principio di leale collaborazione, che impone la ricerca di forme di coordinamento tra amministrazioni statali e regionali ogniqualvolta vengano in rilievo interessi costituzionalmente rilevanti appartenenti a entrambi i livelli di governo.

Un ulteriore profilo problematico riguarda la disciplina introdotta dalla Regione in materia di compatibilità idrogeologica postuma. La norma consente infatti di ottenere, a determinate condizioni, una valutazione favorevole anche dopo la realizzazione delle opere eseguite in assenza della preventiva autorizzazione prevista dalla normativa statale. La questione assume particolare rilevanza poiché coinvolge il delicato equilibrio tra esigenze di tutela preventiva del territorio e strumenti di regolarizzazione successiva degli interventi. Il Governo ha ritenuto che la disciplina regionale attenuasse il livello di protezione garantito dalla normativa statale, fondata sulla necessità di un controllo preventivo. La Regione, al contrario, ha sostenuto che l’accertamento successivo non elimina i controlli ma consente semplicemente di verificarne ex post il rispetto, subordinando comunque il rilascio del provvedimento alla dimostrazione dell’assenza di pregiudizi per l’assetto idrogeologico.

La Corte affronta inoltre il tema delle sanzioni paesaggistiche e della disciplina applicabile alle opere pubbliche o agli interventi realizzati prima dell’apposizione del vincolo. Anche in questo caso emerge la complessità del rapporto tra potestà legislativa regionale e disciplina statale di tutela del paesaggio. La Corte è chiamata a verificare se il legislatore regionale possa introdurre deroghe o specificazioni rispetto al sistema sanzionatorio previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, sistema che costituisce uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali si realizza la protezione del patrimonio paesaggistico nazionale.

Nel complesso, la decisione conferma l’orientamento della Corte costituzionale volto a ricercare un equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale e il riconoscimento delle autonomie speciali. Pur riaffermando la centralità della protezione dell’ambiente e del paesaggio quali valori costituzionali primari e unitari, la Corte evita una lettura eccessivamente centralistica delle competenze statali e riconosce alla Regione Sardegna significativi spazi di intervento nelle materie di propria competenza. La pronuncia valorizza così il principio di leale collaborazione e il criterio dell’interpretazione costituzionalmente orientata, strumenti attraverso i quali viene perseguita una composizione equilibrata dei conflitti tra Stato e Regioni. Ne emerge una concezione del governo del territorio fondata non sulla contrapposizione tra livelli di governo, ma sulla loro necessaria integrazione, nella consapevolezza che la tutela del paesaggio, dell’ambiente e delle risorse naturali costituisce un obiettivo comune che richiede il coordinamento delle rispettive competenze e responsabilità.

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