In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può essere fondato sulla violazione dell’art. 133 c.p. o sul vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio, salvo che venga in rilievo un profilo di illegalità della pena riconducibile alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Con l’ordinanza n. 34298 del 2026, la Seconda Sezione penale della Corte di cassazione torna a precisare i limiti entro i quali è consentito impugnare in sede di legittimità la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Nel caso esaminato, due imputati avevano definito il procedimento mediante patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in relazione al reato di concorso in rapina aggravata. La difesa proponeva ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, la violazione dell’art. 133 c.p. e il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio applicato.
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, richiamando il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La disposizione circoscrive infatti il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento a specifiche ipotesi: vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ne consegue che la contestazione dei criteri utilizzati nella determinazione della pena o della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio non può essere impiegata per ampliare il perimetro delle censure consentite. Nel patteggiamento, infatti, la pena costituisce il risultato dell’accordo tra le parti e il sindacato di legittimità resta confinato ai vizi espressamente individuati dalla legge. Diverso sarebbe il caso in cui la pena concordata risultasse propriamente illegale, profilo che, nella vicenda esaminata, non era stato né dedotto né riscontrato.
La decisione ribadisce così la natura rigorosamente tipizzata del ricorso contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. e conferma un principio di particolare rilievo pratico: non è sufficiente qualificare formalmente la censura come violazione dell’art. 133 c.p. o vizio di motivazione per superare i limiti posti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Occorre, invece, che la doglianza investa realmente uno dei vizi consentiti dalla disposizione.
La pronuncia si inserisce quindi in una linea interpretativa orientata a preservare la stabilità dell’accordo raggiunto dalle parti, evitando che il ricorso per cassazione si trasformi in uno strumento di riesame della misura della pena già concordata, la declaratoria di inammissibilità ha comportato, infine, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
