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Diritti e doveri al mantenimento dei figli

2025-08-01 10:00

Ilaria Motta

Diritto civile, Editoriale,

Diritti e doveri al mantenimento dei figli

In Italia, il diritto al mantenimento dei figli è sancito all’art. 316 del Codice Civile, il quale stabilisce che, i genitori hanno l’obbligo di mante

In Italia, il diritto al mantenimento dei figli è sancito all’art. 316 del Codice Civile, il quale stabilisce che, i genitori hanno l’obbligo di mantenere, educare, istruire e assistere i figli, siano essi frutto della loro unione matrimoniale, siano essi nati al di fuori da qualsivoglia legame matrimoniale. Questo diritto chiaramente non si esaurisce automaticamente con il raggiungimento della maggiore età; esso perdura fino a quando il figlio non diventa economicamente autosufficiente. Pertanto, l’obbligo a cui sono soggetti i genitori si estende al fine di coprire tutte le esigenze del figlio, incluse quelle abitative, scolastiche, sanitarie e sociali. Relativamente ai figli ancora minorenni, l’obbligo di mantenerli è caratterizzato dal dovere di provvedere a tutte le loro necessità, inclusi vitto, alloggio, istruzione, assistenza sanitaria e relative attività ricreative. Per quanto invece riguarda i figli maggiorenni, l’obbligo di mantenerli sussiste fintanto che gli stessi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, pur avendo oltrepassato la soglia dei 18 anni. Qualora uno dei genitori non provveda all’adempimento dell’obbligo di mantenimento verso i propri figli, l’altro genitore, attraverso una richiesta apposita al tribunale, può chiedere che siano i nonni a provvedere a tale mancato adempimento. In sede di separazione si è soliti parlare di assegno di mantenimento; questo può essere stabilito consensualmente tra i genitori, oppure nel caso si disaccordo, sarà il giudice a determinarlo in maniera giusta ed imparziale. L’importo dell’assegno di mantenimento viene calcolato sulla base delle effettive esigenze dei figli, tenendo conto delle capacità economiche dei genitori e prendendo in considerazione le eventuali spese straordinarie che si aggiungono a quelle di carattere ordinario. Chiaramente, il contenuto di tale assegno può essere modificato nel tempo, variando al variare delle circostanze suindicate; ad esempio, nel caso in cui un genitore obbligato perda il lavoro, oppure, quando un figlio maggiorenne abbia trovato un impiego che lo possa rendere autosufficiente. In realtà, però, l’obbligo di mantenere i figli può persistere oltre la loro maggiore età ed oltre la loro personale indipendenza  economica, qualora essi siano affetti da qualsivoglia disabilità. La giurisprudenza che si è consolidata nel tempo, ha però chiarito espressamente che, qualora un figlio maggiorenne si trovi in una condizione di non autosufficienza economica e lo stesso non assuma un comportamento tale da voler trovare un impiego, il giudice può valutare la possibilità di ridurre o far cessare l’assegno di mantenimento. Orbene, il diritto di mantenere i figli, di recente è stato oggetto di una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale con l’ordinanza della prima sezione civile del 8 maggio scorso ha chiarito alcuni aspetti cruciali. Anzitutto, si tratta di un diritto riconosciuto e tutelato anche e soprattutto dalla nostra Costituzione, all’art. 30, relativamente al quale, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, nell’ambito del corpus di obblighi sussistenti in capo al genitore, quello di mantenere il figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l’indipendenza, come già ampiamente ribadito. A tele obbligo genitoriale, si contrappone, nell’ottica di un equo contemperamento, il principio di autoresponsabilità, che impone, invece, al figlio, nei limiti delle sue capacità e attitudini, di attivarsi al fine di conseguire l’indipendenza economica, una volta raggiunta la maggiore età. Ed infatti, per giurisprudenza costante, qualora si accerti un abuso di tale diritto e si manifestino comportamenti di inerzia o rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro, oppure ancora, il figlio sia negligente nel compimento del corso di studi intrapreso, manifestando in tutte queste ipotesi disinteresse nel raggiungimento dell’indipendenza economica, il diritto suddetto può venire meno. Per tali ragioni, il diritto al mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. È comunque un diritto che non può protrarsi nel tempo. Per tali ragioni, dal momento che il fatto estintivo della obbligazione legale che grava sui genitori non è la maggiore età, bensì il conseguimento dell’indipendenza economica, che, come tutti i fatti estintivi del credito deve essere provato dal debitore, sarà il genitore gravato dall’assegno a doverlo allegare e provare in fase di giudizio, secondo il criterio sancito dall’art. 2697 del codice civile. A tal fine, il genitore che richiede la cessazione dell’assegno di mantenimento, così come il figlio che rivendica il suo ottenimento, potranno avvalersi della possibilità di invocare presunzioni precise ed univoche, relative ad esempio all’età del figlio, alle sue competenze professionali, ovvero alla sua idoneità all’attività lavorativa. Inoltre, un altro fattore da prendere in considerazione, in alternativa alla ricerca attiva di un impiego che renda il giovane autosufficiente economicamente, è la partecipazione attiva ad un percorso di studi. Qualora il giovane di maggiore età, frequenti corsi di studio e dimostri un atteggiamento attivo verso gli stessi, egli risulta meritevole, ai fini della percezione dell’assegno di mantenimento; diversamente, ove risulti iscritto ai corsi di studio, ma non partecipa in modo assiduo e frequente agli stessi, manifestando un atteggiamento di totale disinteresse agli stessi, va da se che non ha alcun titolo per poter percepire l’assegno di mantenimento e ove lo stesso gli sia stato concesso in precedenza, il giudice può revocarlo e/o sospenderlo. Orbene, da tali recenti modifiche giurisprudenziali emerge un quadro chiaro e conciso, in tema di mantenimento dei figli: gli stessi hanno pieno diritto di essere mantenuti economicamente soltanto fino a quando non raggiungono l’indipendenza e l’autonomia economica, tenendo sempre presente che tale diritto può venir meno qualora gli stessi non assumano un atteggiamento responsabile.