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La legge correttiva e il regime transitorio nel Testo unico del turismo toscano: nota a margine della sentenza

2026-01-20 13:16

Calogero Jonathan Amato

Diritto costituzionale,

La legge correttiva e il regime transitorio nel Testo unico del turismo toscano: nota a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 218 del 2025

La Corte interviene nuovamente sulla disciplina regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, soffermandosi, in particolare, sul regime trans

La Corte interviene nuovamente sulla disciplina regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, soffermandosi, in particolare, sul regime transitorio applicabile agli operatori già attivi e sul rapporto tra limiti amministrativi all’attività ricettiva, diritto di proprietà e libertà di iniziativa economica. La Corte costituzionale è chiamata a scrutinare la legittimità dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 gennaio 2025, n. 7, norma correttiva del Testo unico del turismo regionale (l.r. n. 61 del 2024), che introduce un termine finale al regime derogatorio previsto per i gestori già operanti in forma imprenditoriale. La decisione si colloca in stretta continuità con la precedente sentenza n. 186 del 2025, dalla quale riprende tanto l’impostazione ricostruttiva quanto le principali coordinate argomentative. La legge regionale toscana n. 61 del 2024 ha riformato organicamente la disciplina del turismo, imponendo, per affittacamere e bed and breakfast, la gestione in forma imprenditoriale e fissando limiti dimensionali stringenti, volti a preservare la natura “familiare” di tali strutture. In tale contesto, l’art. 41, comma 4, vieta che un medesimo soggetto gestisca, all’interno dello stesso edificio, più strutture ricettive complessivamente eccedenti i limiti di una singola unità. L’art. 144, comma 2, dello stesso testo unico aveva inizialmente introdotto una deroga a favore dei gestori già attivi, consentendo loro di continuare l’attività secondo la disciplina previgente. L’art. 2 della legge regionale n. 7 del 2025 interviene su tale previsione, circoscrivendone temporalmente l’efficacia fino al 31 dicembre 2025 e trasformando così la deroga in un vero e proprio regime transitorio. La norma è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione degli artt. 42, 117, secondo comma, lett. l), 3 e 41 Cost. La prima e più significativa censura concerne l’asserita invasione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, sul presupposto che la limitazione dell’attività ricettiva inciderebbe sul contenuto del diritto di proprietà, quale definito dall’art. 832 cod. civ. La Corte respinge tale impostazione, ribadendo un principio ormai consolidato: il fatto che una disciplina amministrativa produca effetti limitativi sulle facoltà del proprietario non è sufficiente a ricondurla all’ordinamento civile. Anche in questo caso, come già affermato nella sentenza n. 186 del 2025, la normativa regionale è ricondotta alla materia del turismo, di competenza legislativa residuale delle Regioni, in quanto volta a definire requisiti e limiti per l’esercizio di strutture ricettive classificate. Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui il legislatore regionale può conformare anche le facoltà spettanti ai privati, compreso il contenuto del diritto di proprietà, quando ciò avvenga nell’ambito della regolazione amministrativa di attività economiche e in funzione di interessi pubblici. Quanto all’art. 3 Cost., la Corte distingue nettamente tra le diverse censure prospettate. Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione, le doglianze relative all’irragionevole discriminazione e al difetto di ragionevolezza in sé della disciplina, in quanto formulate in modo generico e prive dell’indicazione di un preciso profilo di contrasto con il parametro costituzionale. È invece esaminata nel merito la censura concernente la presunta “difficile intellegibilità” della normativa, derivante dal succedersi di interventi legislativi correttivi. Su questo punto, la Corte adotta un approccio pragmatico, valorizzando il carattere puntuale e limitato dell’intervento del 2025, volto a rimediare a un errore materiale nel procedimento di approvazione della legge regionale n. 61 del 2024. Ne deriva l’esclusione di qualsiasi violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo della chiarezza e coerenza normativa. Di particolare interesse è, inoltre, il passaggio in cui la Corte esclude dal thema decidendum la questione della tutela del legittimo affidamento degli operatori economici. Pur ampiamente argomentata dalla difesa regionale, tale questione non era stata dedotta nel ricorso statale e, pertanto, non può essere scrutinata dalla Corte, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nei giudizi in via principale. La censura relativa alla violazione dell’art. 41 Cost. è respinta nel merito, sulla base di argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già sviluppate nella sentenza n. 186 del 2025. La Corte ribadisce che la limitazione delle scelte organizzative e dimensionali dell’attività ricettiva è giustificata dall’utilità sociale perseguita dal legislatore regionale, volta a evitare elusioni dei limiti dimensionali e a garantire un’offerta turistica equilibrata e sostenibile. L’art. 2 della legge regionale n. 7 del 2025, lungi dall’introdurre una nuova compressione della libertà di iniziativa economica, si limita ad estendere nel tempo l’applicazione di una disciplina già ritenuta costituzionalmente legittima. La sentenza conferma l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto alle Regioni nella disciplina amministrativa del turismo e, in particolare, delle strutture ricettive extra-alberghiere. Al contempo, essa ribadisce una lettura non formalistica dei rapporti tra diritto di proprietà, libertà di iniziativa economica e regolazione pubblica delle attività economiche.

Resta sullo sfondo, ma non viene affrontato nel merito, il tema del legittimo affidamento degli operatori economici, che avrebbe potuto offrire alla Corte l’occasione per una riflessione più approfondita sui limiti temporali dei regimi transitori e sulla loro incidenza in contesti di riforma strutturale. La scelta di arrestare il sindacato ai confini del thema decidendum conferma, tuttavia, l’attenzione della Corte al rispetto delle regole processuali del giudizio in via principale.