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Il D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62: verso una rinnovata attuazione del diritto alla piena inclusione delle persone

2026-01-29 09:00

Calogero Jonathan Amato

Diritto costituzionale,

Il D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62: verso una rinnovata attuazione del diritto alla piena inclusione delle persone con disabilità

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, adottato in attuazione della legge delega n. 227 del 2021, rappresenta una tappa fondamentale nel process

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, adottato in attuazione della legge delega n. 227 del 2021, rappresenta una tappa fondamentale nel processo di revisione e riordino della disciplina italiana in materia di disabilità. Esso costituisce il terzo intervento attuativo della legge delega, e si colloca in una prospettiva di adeguamento complessivo dell’ordinamento interno ai principi costituzionali (artt. 2, 3, 31 e 38 Cost.) e sovranazionali, in particolare alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con legge n. 18 del 2009, nonché alla Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030. La ratio del provvedimento è quella di superare il modello medico-assistenziale, centrato sulla menomazione e sull’invalidità, in favore di un modello bio-psico-sociale ispirato ai principi della CRPD, che riconosce la disabilità come condizione risultante dall’interazione tra la persona e le barriere ambientali e sociali che ostacolano la piena partecipazione alla vita comunitaria. In tal senso, il decreto risponde alle raccomandazioni del Comitato ONU del 2016, che aveva censurato l’impianto italiano ancora troppo ancorato a una prospettiva sanitaria e priva di un approccio inclusivo e multidimensionale. L’art. 2 del d.lgs. 62/2024 introduce una definizione di disabilità che, in linea con l’art. 1 della CRPD, riconosce la condizione come “compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di eguaglianza con gli altri”. L’innovazione non è soltanto terminologica, ma concettuale e valoriale: si passa da una prospettiva centrata sull’impedimento patologico a una visione che considera la disabilità un fenomeno sociale, la cui rilevanza giuridica dipende dal grado di ostacolo che l’ambiente frappone all’esercizio dei diritti fondamentali. Il mutamento semantico operato dall’art. 4 – che sostituisce espressioni stigmatizzanti come “handicappato” o “portatore di handicap” con “persona con disabilità” – è parte di questa trasformazione culturale, volta a riaffermare la centralità della persona e il principio di dignità, in coerenza con l’art. 3, comma 2, Cost., che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano l’eguaglianza sostanziale. Il decreto introduce una procedura unificata di valutazione della condizione di disabilità, gestita dall’INPS (artt. 5 ss.), che sostituisce la molteplicità di accertamenti frammentati previsti dalla normativa previgente. A partire dal 1° gennaio 2026, l’INPS diventerà dunque l’unico ente competente alla valutazione, che avverrà sulla base di criteri ICD (International Classification of Diseases) e ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), secondo un modello che tiene conto non solo delle menomazioni, ma anche del funzionamento complessivo della persona e del contesto di vita. Di particolare rilievo è l’art. 12, che impone di adattare i criteri di valutazione al sesso e all’età del soggetto, aprendo la strada a una prospettiva intersezionale delle disabilità, attenta alle differenze di genere e generazionali. Tale previsione accoglie le raccomandazioni del Comitato ONU, che aveva segnalato la mancanza, in Italia, di politiche sensibili al genere e all’infanzia in materia di disabilità. L’introduzione di una procedura unificata risponde, inoltre, all’esigenza di semplificazione amministrativa e di certezza giuridica, ma pone interrogativi sulla capacità dell’INPS di garantire, a livello operativo, la necessaria integrazione tra dimensione sanitaria e sociale. Uno dei punti più significativi del decreto è l’art. 17, che disciplina l’accomodamento ragionevole, recependo finalmente in modo esplicito l’art. 2 della CRPD. Con l’introduzione dell’art. 5-bis nella legge n. 104/1992, l’ordinamento riconosce che il rifiuto di misure e adattamenti ragionevoli costituisce una forma di discriminazione fondata sulla disabilità. Tale disposizione rappresenta un passaggio di civiltà giuridica: essa trasforma l’accomodamento ragionevole da principio programmatico a diritto soggettivo tutelabile, attribuendo alla persona con disabilità – o alle associazioni legittimate – la possibilità di rivolgersi all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità per ottenere la verifica del diniego e, se del caso, la rimozione della discriminazione.

La norma segna così il consolidamento di una tutela multilivello dei diritti, che affianca alla giurisdizione ordinaria un sistema di garanzia amministrativa, in linea con le best practices europee. Il cuore innovativo del decreto è rappresentato dagli artt. 18 ss., dedicati al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Il progetto di vita viene concepito come strumento unitario di pianificazione delle politiche di sostegno, che coordina interventi provenienti da ambiti differenti (sanitario, educativo, lavorativo, sociale) e ne definisce quantità, qualità e intensità. L’adozione di un approccio multidimensionale e partecipativo — che prevede la diretta collaborazione della persona con disabilità e del suo contesto familiare — consente di superare la logica frammentata e settoriale dei servizi standardizzati, restituendo alla persona un ruolo attivo nella definizione dei propri percorsi di vita e di inclusione. La previsione di un budget di progetto (art. 28) e la ridefinizione delle risorse dedicate (art. 31) rappresentano elementi di concreta attuazione del principio di autodeterminazione e di capacitazione, in coerenza con l’art. 19 della CRPD e con la giurisprudenza del Comitato ONU (v. caso M.S.B. c. Italia, 2022), che ha censurato l’Italia per l’assenza di programmi personalizzati di assistenza. L’abrogazione delle precedenti disposizioni della legge n. 328/2000 in materia di progetto di vita segna dunque la volontà di rifondare l’istituto in chiave contemporanea, riconoscendogli un ruolo cardine nella costruzione di un welfare inclusivo e di prossimità. Il d.lgs. 62/2024 si inserisce nel percorso di piena attuazione della legge delega n. 227/2021, ponendosi come tassello essenziale nel processo di convergenza del sistema italiano verso i parametri internazionali di tutela dei diritti delle persone con disabilità.
La riforma realizza un avanzamento significativo sotto il profilo culturale e giuridico, grazie a: la ridefinizione della disabilità in chiave relazionale e non patologica; la semplificazione e unificazione delle procedure valutative; il riconoscimento del diritto all’accomodamento ragionevole; la valorizzazione del progetto di vita personalizzato come strumento di inclusione e partecipazione.

Permangono, tuttavia, alcune criticità applicative: la piena operatività del sistema è subordinata all’adozione dei decreti attuativi (in particolare quello previsto dall’art. 12 per i criteri differenziati di valutazione); la centralizzazione presso l’INPS potrebbe generare difficoltà di coordinamento con i servizi territoriali e sociosanitari; resta da verificare la sostenibilità finanziaria del progetto di vita, specie in relazione alla definizione e ripartizione dei budget individuali.

In conclusione, il decreto n. 62 del 2024 segna una svolta paradigmatica nel diritto delle persone con disabilità, spostando l’asse del sistema dal concetto di “protezione” a quello di inclusione e partecipazione attiva, e avvicinando l’ordinamento italiano al modello di diritti umani e di cittadinanza universale promosso dalla Convenzione ONU.