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La partecipazione della persona offesa nel procedimento di archiviazione

2026-01-27 12:06

Santo Sutera

Diritto Penale,

La partecipazione della persona offesa nel procedimento di archiviazione

Nel procedimento penale italiano il decreto di archiviazione rappresenta uno degli snodi più delicati dell’intero sistema processuale, poiché segna il

Nel procedimento penale italiano il decreto di archiviazione rappresenta uno degli snodi più delicati dell’intero sistema processuale, poiché segna il punto di equilibrio tra il principio di obbligatorietà dell’azione penale, sancito dall’art. 112 della Costituzione, e l’esigenza di evitare la celebrazione di processi privi di una reale base accusatoria, secondo una logica di razionalizzazione delle risorse giudiziarie e di tutela delle garanzie individuali. L’archiviazione, disciplinata dagli artt. 408 e seguenti del codice di procedura penale, non si configura come un atto di discrezionalità assoluta del pubblico ministero, ma come un provvedimento di natura giurisdizionale, adottato dal giudice per le indagini preliminari all’esito di un procedimento strutturato, che prevede forme di partecipazione della persona offesa e un controllo giudiziale sulla correttezza dell’iniziativa o dell’inerzia dell’organo requirente. In tale contesto si inserisce l’istituto dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, previsto dall’art. 410 c.p.p., il quale costituisce uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento tempera il monopolio dell’azione penale in capo al pubblico ministero, senza tuttavia scalfirne i presupposti costituzionali. L’opposizione non attribuisce alla persona offesa un potere di impulso processuale in senso proprio, né consente di sindacare nel merito le valutazioni del pubblico ministero circa la sostenibilità dell’accusa, ma si configura come un atto endoprocedimentale di natura sollecitatoria, volto a impedire che l’archiviazione si risolva in una decisione priva di adeguato approfondimento istruttorio o di effettivo vaglio giurisdizionale. La struttura dell’istituto riflette chiaramente tale funzione, poiché il legislatore ha subordinato l’ammissibilità dell’opposizione a requisiti formali e sostanziali particolarmente rigorosi, imponendo che essa contenga l’indicazione specifica dell’oggetto delle investigazioni suppletive richieste e dei relativi elementi di prova, con esclusione di doglianze meramente valutative o generiche. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che l’opposizione non può tradursi in una critica astratta o in una richiesta indiscriminata di prosecuzione delle indagini, ma deve individuare attività investigative concrete, pertinenti e potenzialmente decisive ai fini della configurabilità del reato o dell’individuazione del responsabile. In tale prospettiva si colloca Cass., sez. VI, 16 gennaio 2013, n. 1841, la quale ha affermato che l’opposizione è inammissibile quando si limita a contestare la valutazione del pubblico ministero senza indicare specifici approfondimenti investigativi, poiché ciò trasformerebbe l’istituto in un improprio strumento di revisione del merito delle determinazioni requirenti. Analogo orientamento emerge da Cass., sez. II, 7 marzo 2017, n. 11919, che ha sottolineato come l’opposizione non possa essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione complessiva del materiale probatorio già acquisito, ma debba essere finalizzata esclusivamente a colmare lacune investigative puntualmente individuate. Tali arresti giurisprudenziali si inseriscono in una linea interpretativa volta a preservare la coerenza del modello accusatorio, evitando che la fase delle indagini preliminari si trasformi in un contenzioso anticipato sul merito dell’accusa, in contrasto con la funzione tipica del giudizio. Quando l’opposizione risulta ammissibile, il giudice per le indagini preliminari è chiamato a esercitare un controllo che non può esaurirsi in una verifica meramente formale, ma deve investire la reale idoneità delle investigazioni richieste a incidere sulla decisione circa l’esercizio dell’azione penale. In tale evenienza, ai sensi dell’art. 409, comma 4, c.p.p., il giudice può disporre la prosecuzione delle indagini, indicando in modo vincolante le attività da compiere, senza tuttavia sostituirsi al pubblico ministero nelle scelte di merito, che restano riservate all’organo titolare dell’azione penale. La natura e i limiti di tale potere sono stati chiariti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 28 gennaio 1999, n. 2, che ha riconosciuto nel procedimento di archiviazione una sede essenziale di controllo sul rispetto del principio di obbligatorietà dell’azione penale, evidenziando come il giudice sia tenuto a svolgere una valutazione effettiva e non meramente apparente della richiesta del pubblico ministero, pur nel rispetto della separazione delle funzioni. Sul piano costituzionale, la posizione della persona offesa nel procedimento di archiviazione è stata oggetto di un attento scrutinio da parte della Corte costituzionale, la quale ha escluso che la limitazione dei poteri riconosciuti alla vittima del reato si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale. In particolare, la sentenza n. 88 del 1991 ha affermato che la mancata previsione di un rimedio impugnatorio avverso il decreto di archiviazione in favore della persona offesa non viola gli artt. 3 e 24 Cost., poiché l’ordinamento appronta comunque una forma di tutela procedimentale adeguata attraverso l’istituto dell’opposizione, ritenuto sufficiente a garantire un controllo sulla correttezza dell’operato del pubblico ministero. Tale impostazione è coerente con la concezione secondo cui la persona offesa è titolare di interessi giuridicamente rilevanti ma non coincidenti con l’interesse pubblico alla repressione dei reati, che resta affidato in via esclusiva all’organo requirente. Ne deriva un assetto nel quale l’opposizione al decreto di archiviazione assume una funzione eminentemente garantista, non tanto in favore della pretesa punitiva della vittima, quanto a tutela della legalità dell’azione penale e della completezza delle indagini preliminari. L’evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente affinato i confini dell’istituto, rafforzandone il carattere selettivo e funzionale e impedendo che esso degeneri in uno strumento dilatorio o in una forma surrettizia di controllo generalizzato sull’attività del pubblico ministero. In questa prospettiva, l’opposizione ex art. 410 c.p.p. si configura come un meccanismo di equilibrio sistemico, capace di coniugare l’esigenza di efficienza del procedimento penale con la necessità di assicurare che il decreto di archiviazione sia il risultato di una valutazione completa, motivata e sottoposta a un effettivo vaglio giurisdizionale, in piena coerenza con i principi costituzionali e con la struttura accusatoria del processo penale italiano.