Con la sentenza n. 8601 del 4 marzo 2026, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione torna ad affrontare il tema della bancarotta fraudolenta documentale, soffermandosi in particolare sulla distinzione tra le diverse fattispecie previste dall’art. 216 legge fallimentare e sul relativo elemento soggettivo. La decisione ribadisce che la tenuta di una contabilità formalmente esistente ma sostanzialmente inattendibile, tale da impedire una ricostruzione veritiera del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, integra l’ipotesi di bancarotta documentale cosiddetta “generica”, per la quale è sufficiente il dolo generico. La pronuncia affronta inoltre questioni relative al principio del ne bis in idem, alla valutazione delle prove richieste dalla difesa e al trattamento sanzionatorio.
La vicenda trae origine dal fallimento di una società dichiarato dal Tribunale di Padova il 3 giugno 2013.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 24 febbraio 2025, aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati minori, ma confermando la responsabilità degli imputati per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, oltre che per il reato di indebita compensazione previsto dall’art. 10-quater del d.lgs. n. 74/2000.
Gli imputati rivestivano ruoli differenti nella gestione della società, infatti, una degli imputati aveva ricoperto la carica di legale rappresentante fino al marzo 2013
l’altro era stato ritenuto amministratore di fatto, assumendo successivamente anche la rappresentanza legale della società.
Avverso la sentenza di secondo grado entrambi proponevano ricorso per cassazione, articolando numerose censure concernenti sia la ricostruzione dei fatti sia la qualificazione giuridica delle condotte contestate.
Tra i motivi di impugnazione veniva dedotta la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che una delle condotte distrattive contestate fosse già stata oggetto di una precedente sentenza irrevocabile
La Corte di cassazione ha tuttavia dichiarato il motivo inammissibile per genericità, osservando come il ricorso non chiarisse in modo puntuale quale fosse la condotta già giudicata né in che modo questa coincidesse con quella oggetto del nuovo processo.
La decisione ribadisce un orientamento consolidato secondo cui l’identità del fatto, ai fini dell’operatività del ne bis in idem, richiede una corrispondenza storico-naturalistica tra le fattispecie, valutata con riferimento a tutti gli elementi costitutivi del reato — condotta, evento, nesso causale — nonché alle circostanze di tempo, luogo e persona.
In assenza di un’adeguata allegazione da parte del ricorrente, la Corte non può procedere alla verifica richiesta.
L’asporto degli automezzi e il mancato riconoscimento delle attenuanti.
Un ulteriore motivo di ricorso riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 c.p. con riferimento alla vendita e successiva sottrazione degli automezzi della società.
Secondo la difesa, tale condotta sarebbe stata motivata dall’intento di recuperare liquidità per il pagamento degli stipendi arretrati dei dipendenti.
La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata.
La motivazione della sentenza di merito evidenziava infatti che l’asporto degli automezzi era avvenuto forzando il presidio organizzato dai lavoratori, i quali — consapevoli della grave crisi dell’azienda — avevano vigilato sui beni sociali proprio per impedirne la sottrazione alla garanzia patrimoniale.
In tale contesto, la condotta non poteva essere ricondotta a motivi di particolare valore morale o sociale, categoria che presuppone — secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte — l’esistenza di un generale consenso sociale sulla meritevolezza della motivazione.
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale.
La Corte ricorda che l’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare contempla due ipotesi distinte:
1. Bancarotta documentale “specifica”
Essa consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili e richiede il dolo specifico, ossia la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori.
Nella medesima categoria può rientrare anche l’omessa tenuta della contabilità, purché sorretta dal medesimo elemento soggettivo.
2. Bancarotta documentale “generale”
Diversa è la fattispecie in cui la contabilità venga tenuta in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della società.
In questo caso la contabilità esiste ed è formalmente rinvenibile ma risulta alterata o incompleta al punto da impedirne l’utilizzo ai fini della ricostruzione della situazione economico-patrimoniale.
Per tale ipotesi è sufficiente il dolo generico, poiché la fraudolenza è già insita nella modalità stessa della condotta.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale — con motivazione ritenuta immune da vizi logici — aveva accertato che la documentazione contabile della società fosse formalmente completa ma sostanzialmente inattendibile.
Il curatore fallimentare aveva infatti individuato numerose criticità, tra cui:
la mancata indicazione di un conto corrente bancario in Austria;
la presenza di clienti con saldo negativo;
l’iscrizione tra le voci di capitale di un fondo crediti inesigibili di circa due milioni di euro, privo di giustificazione contabile;
la sottostima dei debiti verso le banche, indicati in bilancio per alcune centinaia di migliaia di euro mentre nello stato passivo risultavano superiori al milione di euro.
Tali irregolarità avevano prodotto l’effetto di occultare la reale situazione di decozione della società, impedendo una ricostruzione attendibile della sua situazione patrimoniale.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale nella forma “generale”.
La posizione dell’amministratrice e la rilevanza della competenza professionale
La pronuncia dedica attenzione anche alla posizione dell’imputata che aveva ricoperto la carica di legale rappresentante.
La Corte sottolinea come la stessa, commercialista di professione, fosse stabilmente coinvolta nella gestione contabile e amministrativa della società e fosse abilitata ad operare sui conti correnti.
Tali circostanze hanno consentito di desumere una consapevolezza qualificata delle irregolarità contabili, rafforzando la valutazione della responsabilità penale.
La continuità del coinvolgimento nelle vicende societarie emergeva inoltre dal fatto che il denaro derivante dalla vendita degli automezzi era confluito su un conto personale dell’imputata, dal quale venivano poi effettuati pagamenti a dipendenti e fornitori.
Prova decisiva e discrezionalità del giudice
La difesa aveva lamentato anche la mancata ammissione di alcune prove, tra cui una consulenza tecnica contabile e il confronto tra una imputata e il curatore fallimentare.
La Corte ha respinto tali doglianze, ricordando che può considerarsi “decisiva”, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., solo la prova che — se assunta — avrebbe certamente determinato una diversa decisione.
Il confronto tra persone, invece, costituisce una prova a carattere neutro, la cui ammissione rientra nella discrezionalità del giudice e non può essere imposta dalle parti.
La Cassazione ha ritenuto infondate anche le censure relative al trattamento sanzionatorio.
In particolare è stata ritenuta corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche, motivata dalla consapevole partecipazione degli imputati alla condotta e dalla spregiudicatezza delle modalità operative; è stata confermata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, conseguente alla condanna a pena detentiva superiore a tre anni.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte di cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi proposti dagli imputati, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello.
Ne è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
