La riforma del lavoro sportivo, nata dalla legge delega n. 86/2019 e attuata con il d.lgs. n. 36/2021, poi modificato dal d.lgs. n. 163/2022, ha cambiato in profondità il settore dilettantistico. Secondo la Circolare INPS n. 88/2023, tra i suoi obiettivi vi è quello di «eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo», riconoscendo anche a questi ultimi tutele previdenziali, assistenziali e assicurative.
Il passaggio al nuovo regime, operativo dal 1° luglio 2023, ha però lasciato aperta una questione di grande rilievo pratico: quale sorte hanno i recuperi contributivi avviati dall'INPS per i compensi erogati, prima della riforma, a istruttori e collaboratori delle ASD/SSD e qualificati come "redditi diversi" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR. Sul punto è intervenuto l'art. 35, comma 8-quater, d.lgs. n. 36/2021, introdotto dall'art. 23 del d.lgs. n. 163/2022. La sua interpretazione ha prodotto un contrasto evidente tra parte della giurisprudenza di merito e la Corte di Cassazione.
L'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR qualifica come redditi diversi i compensi «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» da CONI, Federazioni, enti di promozione e organismi riconosciuti. L'art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, norma di interpretazione autentica, ha poi incluso in tale nozione «la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica».
La giurisprudenza di legittimità ha esteso l'esenzione anche al piano previdenziale, ma solo in presenza di requisiti sostanziali, il cui onere probatorio grava su chi invoca il beneficio. Questi requisiti sono:
- l'effettiva natura dilettantistica dell'ente, che non si desume dalla sola affiliazione al CONI;
- prestazioni rese in ragione del vincolo associativo;
- assenza di professionalità del prestatore.
L'art. 35, comma 8-quater, dispone:
«Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, non si dà luogo a recupero contributivo».
La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 4403/2023, ha qualificato la disposizione come «norma immediatamente applicativa». Ne ha tratto la conseguenza che, per i rapporti iniziati prima del 1° luglio 2023 e inquadrati come redditi diversi, viene meno «in maniera assorbente» il diritto dell'Istituto ad azionare il credito contributivo.
Secondo la Corte, il legislatore ha voluto salvaguardare il periodo pregresso «a tutela delle Società sportive dilettantistiche che, in passato, avevano fatto affidamento sulla possibilità di inquadrare come "redditi diversi" i compensi erogati». La Corte collega questo favor anche alla modifica dell'art. 33 Cost..
L'orientamento è stato ribadito dalla stessa Corte d'Appello con la sentenza n. 293/2026. In quel caso è stato annullato un verbale ispettivo relativo al periodo 2015-2019.
Di segno opposto è l'ordinanza Cass. n. 30745/2025. La Corte esclude che si tratti di una «sostanziale "sanatoria"» e, richiamando l'ord. n. 11196/2025, afferma:
«si tratta della norma con cui il legislatore ha recepito, per i rapporti iniziati prima della riforma del lavoro sportivo introdotta nel 2021 (avente decorrenza dal 1/7/2023), l'orientamento della Corte, sopra indicato, in base al quale vi è coincidenza tra esenzione fiscale ed esenzione contributiva».
In questa prospettiva, il comma 8-quater non copre qualunque rapporto qualificato come reddito diverso dall'ente. Copre soltanto i rapporti che siano effettivamente riconducibili all'art. 67, lett. m). Quando l'accertamento di merito ha escluso tale riconducibilità, per abitualità della prestazione o per non marginalità dei compensi, la fattispecie «esula dal perimetro di applicazione della norma sopravvenuta».
Nella stessa direzione si collocano le ordinanze n. 30743/2025 e n. 31253/2025. Esse ribadiscono che non sussiste alcuna automatica esenzione per gli enti formalmente dilettantistici e che l'onere della prova resta a carico di chi invoca l'esenzione.
Il Tribunale di Milano (sent. n. 5388/2025) adotta una posizione intermedia. Interpreta la norma nel senso che «per il passato viene confermata la disciplina dell'art. 67 lett. m)», e quindi l'esenzione entro la soglia dei 10.000 euro. Ciononostante, condanna l'associazione al pagamento dei contributi non prescritti e delle sanzioni per evasione.
Il Tribunale di Roma (sent. n. 4274/2026) ha invece annullato l'avviso di addebito. In mancanza di prova della subordinazione, ha ritenuto che «gli esigui compensi percepiti» dovessero restare inquadrati tra i redditi diversi.
Il contrasto riguarda in sostanza la natura della norma. Per la Corte d'Appello di Roma si tratta di un precetto rivolto direttamente agli enti previdenziali, che preclude il recupero sulla base del mero inquadramento adottato dall'ente. Per la Cassazione, invece, si tratta di una norma ricognitiva, che rinvia a un inquadramento corretto nel merito.
L'orientamento di legittimità, ormai consolidato, sembra destinato a prevalere. Le stesse ordinanze del 2025 motivano infatti la compensazione delle spese proprio con il «consolidarsi dell'orientamento di legittimità».
Per gli operatori la conseguenza è chiara: il comma 8-quater non garantisce una tutela automatica. Nei contenziosi pendenti resta decisiva la prova dei requisiti sostanziali del dilettantismo, cioè l'effettiva assenza di fine di lucro, il vincolo associativo e la non professionalità della prestazione.
