La capacità di testare costituisce il presupposto fondamentale affinché le disposizioni testamentarie possano considerarsi valide. Tuttavia, quando il testatore sia affetto da una patologia che compromette le facoltà cognitive, può risultare particolarmente complesso accertare se, nel momento esatto della redazione, fosse ancora in grado di comprendere il significato delle proprie scelte e di autodeterminarsi consapevolmente. Su tale questione, recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza n. 25855/2026, ha chiarito i criteri di accertamento dell’incapacità naturale e la ripartizione dell’onere probatorio tra chi impugna il testamento e chi ne sostiene la validità. La controversia, in particolare, riguardava un testamento olografo redatto il 01 giugno 2001 da una donna anziana, successivamente contestato da un familiare per incapacità naturale della disponente. A sostegno dell’impugnazione veniva prodotta documentazione sanitaria relativa ad una visita psichiatrica effettuata appena undici giorni dopo la redazione della scheda testamentaria. Il certificato descriveva un quadro di demenza senile, accompagnato da disorientamento, disturbi della memoria e alterazioni delle capacità cognitive. In tale prospettiva, i giudici di merito, avevano ritenuto che tali elementi dimostrassero una condizione di incapacità stabile e permanente, già presente al momento della redazione del testamento. La beneficiaria aveva invece contestato tale ricostruzione, sostenendo che la documentazione medica non fosse sufficiente a dimostrare l’incapacità nell’esatto momento della disposizione. La Cassazione, tuttavia, ha confermato la decisione, valorizzando la prossimità temporale dell’accertamento sanitario e la natura dei disturbi riscontrati. In questa prospettiva, il riferimento normativo è l’art. 591, secondo comma, n. 3 c.c., secondo cui sono annullabili le disposizioni testamentarie di chi, pur non essendo interdetto, si provi essere stato incapace di intendere o di volere nel momento in cui fece testamento. L’accertamento deve quindi riguardare la condizione effettiva del testatore al momento della redazione, senza che la mera presenza di una patologia comporti automaticamente l’invalidità dell’atto. La prova dell’incapacità, tuttavia, non deve necessariamente risultare da una certificazione medica coeva al testamento. Può essere ricavata anche da elementi anteriori o successivi, attraverso il ricorso alle presunzioni semplici previste dall’art. 2729 c.c. In particolare, quando venga dimostrata una condizione di demenza stabile e permanente in epoca prossima alla redazione della scheda, il giudice può presumere che l’incapacità sussistesse anche al momento dell’atto. Da ciò deriva una conseguenza fondamentale sul piano probatorio: spetta a chi sostiene la validità del testamento dimostrare che esso sia stato redatto durante un eventuale lucido intervallo, ossia in una fase nella quale il testatore conservava la capacità di comprendere e valutare consapevolmente la portata delle proprie disposizioni. L’ordinanza si inserisce nell’orientamento già espresso dalla Cassazione Civile, sez. II, n. 26873/2019, secondo cui l’incapacità naturale può essere desunta anche dalle condizioni mentali anteriori o successive alla formazione del testamento, purché gli elementi acquisiti consentono di ricostruire una condizione patologica stabile. La presunzione, tuttavia, non opera automaticamente per effetto della sola diagnosi: occorre, altresì, valutare la gravità della patologia, la sua continuità, la vicinanza temporale rispetto alla disposizione testamentaria e le ulteriori circostanze del caso concreto. Neppure la coerenza formale del testamento costituisce, da sola, prova della capacità del disponente: una disposizione apparentemente logica può, infatti, non essere espressione di una volontà effettivamente consapevole. La pronuncia assume particolare rilievo nelle controversie successorie, soprattutto sotto il profilo della strategia processuale. Chi intende impugnare un testamento dovrà ricostruire attentamente le condizioni cognitive del disponente, acquistando documentazione sanitaria, certificazioni specialistiche e testimonianze relative al periodo prossimo alla redenzione. Chi, invece, intende difendere la validità della scheda dovrà confrontarsi con gli elementi posti a fondamento della presunzione, fornendo prove concrete dell’eventuale lucidità del testatore al momento dell’atto. Il principio affermatosi, dunque, mira a garantire un equilibrio tra tutela della libertà testamentaria e protezione della volontà di chi, a causa di una patologia, potrebbe non essere stato in grado di autodeterminarsi consapevolmente.
