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Occupazione abusiva e risarcimento: la Cassazione consolida la presunzione del danno da perdita del godimento

2025-12-12 09:00

Ilaria Motta

Diritto civile,

Occupazione abusiva e risarcimento: la Cassazione consolida la presunzione del danno da perdita del godimento

Con l’ordinanza n. 30521 del 19 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha offerto una nuova e rilevante precisazione in ordine al danno da occupazione

 

Con l’ordinanza n. 30521 del 19 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha offerto una nuova e rilevante precisazione in ordine al danno da occupazione abusiva di immobile, collocandosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite del 2022, ma rafforzando il perimetro applicativo della presunzione relativa del danno. Il punto centrale della decisione è la riaffermazione del principio secondo cui, la perdita della disponibilità del bene, un bene che per sua natura è produttivo di utilità economica, anche solo potenziale, integra, di per sé, un pregiudizio risarcibile. La Corte ha sottolineato che, richiedere al proprietario la prova puntuale di un mancato ricavo, come ad esempio, l’esistenza di una trattativa di locazione non conclusa, significherebbe svuotare la tutela, posto che l’illecito impedisce proprio quelle utilità, la cui perdita si vorrebbe dimostrare. Inoltre, la Suprema Corte, attribuisce al proprietario un onere probatorio, per così dire, leggero: è sufficiente provare l’occupazione sine titulo e la conseguente privazione del godimento. Da tale allegazione scaturisce la presunzione che, l’immobile, se nella disponibilità del titolare, avrebbe potuto essere utilizzato o messo a reddito. È invece, l’occupante abusivo a dover fornire una prova concreta rigorosa, idonea ad escludere l’idoneità dell’immobile a produrre utilità: stato di degrado, inagibilità, mancanza di destinazione economica, impossibilità di locazione. Una semplice allegazione generica, non è dunque sufficiente. Quanto alla quantificazione, l’ordinanza chiarisce che, il ricorso all’art. 1226 c.c. non è una scorciatoia automatica, poiché, il giudice deve motivare il percorso logico seguito, individuando parametri oggettivi. Il valore locativo di mercato rappresenta, infatti, il criterio, per così dire, normale, ma può essere modulato in relazione alla tipologia del bene, alle sue condizioni, alla localizzazione e alla durata dell’illecita detenzione. Non è, pertanto, richiesta la prova di un reddito effettivamente perduto, ma la liquidazione equitativa deve restare ancorata a dati plausibili e verificabili. Infine, tale ordinanza ribadisce che non si tratta di un danno in re ipsa, espressione già abbandonata dalle Sezioni Unite: si tratta, verosimilmente di un danno – conseguenza, ma la sua esistenza è presumibile secondo l’id quod plerumque accidit, in quanto connessa alla normale fruttuosità del bene immobiliare. La presunzione funzione, dunque, come meccanismo probatorio, che rende effettiva la tutela del proprietario, senza trasformare il risarcimento in un’automatica sanzione. Per gli operatori del diritto, tale pronuncia chiarisce alcuni punti tecnici. Anzitutto, per il proprietario è sufficiente documentare la detenzione abusiva e la privazione del possesso; è comunque utile fornire elementi sulla natura e sull’utilizzabilità del bene, per rafforzare la presunzione. Per l’occupante abusivo l’onere della prova contraria è elevato, poiché occorre dimostrare concretamente l’assenza di utilità potenziale del bene; restano irrilevanti le contestazioni generiche sulla mancata redditività. Infine, per il giudice, la liquidazione equitativa deve essere motivata, indicando parametri e criteri; non è ammissibile una valutazione a “forfait”. Ne consegue che, tale ordinanza rappresenta un’ulteriore consolidamento dell’equilibrio tra tutela del proprietario e rigore probatorio: il danno da occupazione abusiva non è automatico né meramente simbolico, ma si presume in quanto conseguenza normale della privazione del godimento, con inversione dell’onere probatorio a carico dell’occupante. Emerge una linea che rafforza la coerenza della giurisprudenza, offrendo un quadro certo sull’argomento.