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Superiore interesse del minore e tutele in caso di separazione tra i coniugi

2026-01-07 15:00

Roberta Carcò

Diritto civile,

Superiore interesse del minore e tutele in caso di separazione tra i coniugi

Per meglio comprendere a cosa si riferisca il principio del superiore interesse del minore, appare doveroso esaminare nel dettaglio l’art. 3 della Con

Per meglio comprendere a cosa si riferisca il principio del superiore interesse del minore, appare doveroso esaminare nel dettaglio l’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza ( CRD), ratificata dall’Italia nel 1991, che sancisce il principio secondo il quale in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata ed in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino o dell’adolescente debba avere una considerazione preminente. La Convenzione ha sancito che tutti i bambini sono titolari di diritti civili, sanitari, culturali, sociali ed economici che devono essere loro garantiti. Ha altresì stabilito obblighi specifici per gli Stati riguardo alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione di tutti i bambini ed adolescenti. Il bambino non è più visto come un mero oggetto di protezione, ma come un soggetto di diritti. Deve essere ascoltato, informato e reso partecipe delle decisioni che lo riguardano, in modo consono alla sua età e alla sua capacità di discernimento. Ciò che risulta evidente dalla lettura delle diverse fonti è che uno degli ambiti più importanti per meglio tutelare il minore ed accompagnarlo nella sua crescita sia indubbiamente quello familiare. In particolar modo i genitori sono i primi nonché i più importanti soggetti che vengono chiamati al difficile compito di accompagnare il minore sotto un punto di vista sostanziale per tutto il percorso della loro crescita personale e non solo. Lo stesso articolo 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza cita testualmente: “ Gli Stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati…”. Inoltre nel nostro codice civile, in particolar modo all’articolo 147 rubricato “Doveri verso i figli” , viene imposto ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità ed inclinazioni naturali nonché alle loro aspirazioni. I genitori sono ambedue titolari della responsabilità genitoriale, ossia dell’insieme di diritti e doveri verso il figlio. La responsabilità genitoriale e gli obblighi che hanno i genitori nei confronti del figlio persistono anche in una fase patologica del rapporto, ossia in caso di separazione o divorzio tra i coniugi. In una tale circostanza i doveri  devono necessariamente continuare poiché non si tratta di una facoltà dei genitori il voler assicurare al figlio un rapporto con l’altro genitore o meno, ma un dovere che grava su entrambi, fondamentale per il corretto sviluppo del minore. In caso di separazione tra i genitori, il figlio ha diritto a un rapporto equilibrato con entrambi, garantito dalla legge italiana attraverso l’affidamento congiunto o condiviso, dove le decisioni essenziali sono prese da entrambi i genitori. Sarà in seguito deciso dal giudice, soggetto a cui verrà assegnato il compito di garante della tutela degli interessi superiori del minore, quale dei due genitori sarà il collocatario  presso il quale il figlio stabilirà la sua dimora abituale, mentre l’altro genitore, in situazioni normali, avrà tempi e modalità di visita definiti sempre dal giudice. I minori possono essere ascoltati attraverso un colloquio che non abbia le forme di un interrogatorio, ma di un dialogo volto a raccogliere elementi per decidere la soluzione migliore per il minore. La decisione finale spetterà in ogni caso al giudice.  Il genitore non collocatario ha diritto e, soprattutto, il dovere di mantenere il rapporto con il figlio, nel rispetto dei tempi e delle modalità sempre decise dal giudice, perché il minore ha l’esigenza di essere accompagnato nella crescita da entrambi i genitori. Un obbligo certamente rilevante è, inoltre, il dovere di mantenimento. Esso consiste nell’obbligo legale in capo ad entrambi i genitori di contribuire economicamente alle esigenze del figlio minore, ma anche maggiorenne non autosufficiente. Il dovere di mantenimento comprende sia i beni essenziali, come il cibo e l’istruzione, sia le attività ricreative necessarie per il pieno sviluppo psicofisico del figlio, includendo anche attività sportive o ludiche. L’assegno di mantenimento deve essere proporzionato non solo al reddito, ma anche al tenore di vita che il figlio aveva quando i genitori convivevano, per garantire uno sviluppo adeguato. Il mantenimento sia economico e sia educativo è finalizzato a garantire al minore un contesto funzionale per avere uno sviluppo sereno, offrendogli l’opportunità di crescita sociale e professionale. Esistono 2 tipologie di affidamento tra figli e genitori in seguito alla separazione di questi ultimi: l’affidamento condiviso, da preferire ove possibile, e l’affidamento esclusivo. L’affidamento condiviso consiste nella possibilità di entrambi i genitori di poter esercitare la propria responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti nei confronti del figlio cercando di assicurare al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. Le decisioni più importanti relative all’educazione, alla salute e alle attività del figlio devono essere prese di comune accordo. Il figlio vivrà con il genitore collocatario ma l’altro genitore avrà diritto di visita. Entrambi devono contribuire al mantenimento del figlio. L’affidamento esclusivo, invece, consiste nelle decisioni prese da uno dei due genitori, ossia dal genitore affidatario, comportando delle limitazioni del ruolo del genitore non affidatario. Viene disposto solo se l’affidamento condiviso è considerato dannoso per il minore e deve essere motivato da gravi ragioni che riguardano l’inidoneità di un genitore o la sua condotta. È una misura eccezionale concessa dal giudice solo quando è necessario per tutelare il benessere del minore.  In conclusione, per meglio comprendere la differenza tra le due tipologie di affidamento è bene riportare una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 3372 del 6 febbraio 2024, estremamente attuale: la Corte si è espressa sulla necessità di considerare le volontà del minore e del principio del superiore interesse del minore. Nel caso in esame, i genitori avevano inizialmente ottenuto un affidamento condiviso con collocamento alternato paritario, ma il padre ha successivamente richiesto una modifica che ha portato a una decisione favorevole al suo collocamento. La Corte d’appello di Napoli ha poi incaricato i servizi sociali del Comune di Avellino di elaborare un programma mirato alla ripresa e mantenimento dei rapporti con la madre attraverso incontri protetti con cadenza settimanale tra la madre e il minore, evidenziando l’importanza di mantenere il legame materno. Nell’ambito dell’affidamento esclusivo, invece, un caso pratico è la sentenza del Tribunale di Bergamo , la n. 1289 del 2024 nella quale il giudice ha concesso l’affidamento esclusivo alla madre per il disinteresse morale e materiale del padre  e le difficoltà del figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico, a crescere in un ambiente equilibrato.