Con la sentenza n. 193 del 22 dicembre 2025, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi sull’ambito applicativo del delitto di furto in abitazione, confermando la legittimità dell’estensione della fattispecie anche alle parti comuni degli edifici condominiali e respingendo, al contempo, la richiesta di introdurre un’attenuante per i fatti di lieve entità. La decisione si fonda su una lettura personalistica del domicilio, inteso come spazio di proiezione della persona, e riafferma l’ampia discrezionalità legislativa nella conformazione del trattamento sanzionatorio.
Il giudizio di legittimità costituzionale trae origine da un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, avente ad oggetto un’ipotesi di furto commesso nell’androne di un edificio condominiale. Proprio la collocazione del bene sottratto in uno spazio comune ha indotto il giudice rimettente a interrogarsi sulla compatibilità dell’art. 624-bis c.p. con i principi costituzionali.
Secondo il Tribunale, l’applicazione della fattispecie di furto in abitazione agli spazi comuni, in forza di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, determinerebbe una sostanziale equiparazione di situazioni profondamente diverse sotto il profilo della riservatezza e dell’offensività, con conseguente violazione degli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.
In via subordinata, il giudice a quo ha sollevato una seconda questione, censurando la mancata previsione di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità, ritenuta necessaria per assicurare la proporzionalità della pena e la sua funzione rieducativa, ai sensi degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
Nel dichiarare non fondata la questione principale, la Corte costituzionale muove da una ricostruzione della nozione penalistica di “privata dimora”, valorizzando l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, in particolare a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite del 2017.
Il luogo destinato a privata dimora non rileva tanto per le sue caratteristiche materiali, quanto per la sua funzione: esso rappresenta uno spazio primario di estrinsecazione della personalità, nel quale si svolgono, in modo non occasionale, atti della vita privata. In questa prospettiva, la tutela approntata dall’art. 624-bis c.p. non è limitata all’abitazione in senso stretto, ma si estende espressamente anche alle pertinenze.
La Corte chiarisce che la nozione di pertinenza rilevante ai fini penali non coincide con quella civilistica e non presuppone l’uso esclusivo del bene. Ciò che assume rilievo è, piuttosto, la strumentalità del luogo rispetto alle esigenze della vita domestica, che giustifica un rafforzamento della tutela penale rispetto al furto semplice.
È proprio su questo terreno che la Consulta colloca le parti comuni dell’edificio condominiale. Esse, infatti, sono destinate al servizio e alla protezione delle singole unità abitative e vengono utilizzate dai comproprietari in funzione delle loro esigenze abitative.
Secondo la Corte, tali spazi presentano i tratti essenziali del luogo di privata dimora: non sono aperti al pubblico e non sono liberamente accessibili a terzi, se non nei limiti del consenso — anche implicito — dei titolari, i quali conservano il potere di regolare e limitare gli accessi.
La circostanza che, in altri settori dell’ordinamento penale, le parti comuni non ricevano il medesimo livello di tutela non è ritenuta decisiva. In quei casi, infatti, viene in rilievo una diversa accezione del domicilio, inteso come luogo di esclusione assoluta dalle ingerenze esterne, mentre nel delitto di furto in abitazione la tutela si concentra sulla sicurezza e sull’inviolabilità dello spazio domestico in senso funzionale.
Da qui la conclusione secondo cui l’estensione dell’art. 624-bis c.p. alle parti comuni non viola né il principio di ragionevolezza né quello di offensività.
Anche la questione subordinata viene ritenuta non fondata. La Corte ribadisce che la determinazione delle pene rientra nella discrezionalità del legislatore e può essere censurata solo in presenza di scelte manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
Nel caso del furto in abitazione, il legislatore ha operato una presunzione non irragionevole di particolare gravità del fatto, fondata sull’ingresso non autorizzato in uno spazio connotato da una forte valenza personalistica. Tale lesione, osserva la Corte, non è suscettibile di una graduazione quantitativa: il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è.
Questa struttura della fattispecie distingue il furto in abitazione dai reati di rapina ed estorsione, per i quali la Corte ha ritenuto necessario introdurre una circostanza attenuante di lieve entità in ragione dell’ampiezza e dell’eterogeneità delle condotte riconducibili agli elementi della violenza o minaccia.
La sentenza n. 193 del 2025 si inserisce nel solco di una giurisprudenza costituzionale attenta alla dimensione personalistica del diritto penale e conferma una lettura estensiva, ma coerente, dell’art. 624-bis c.p. L’inclusione delle parti comuni del condominio nell’ambito del furto in abitazione e l’esclusione di un’attenuante per la lieve entità del fatto vengono ricondotte a una medesima logica: la centralità della tutela del domicilio quale spazio essenziale della persona.
La decisione riafferma, quindi, il carattere non meramente patrimoniale del disvalore insito nel furto in abitazione e consolida un assetto normativo che attribuisce rilievo decisivo alla violazione della sfera domestica, anche quando essa si realizzi in luoghi funzionalmente connessi all’abitazione in senso stretto.
