La simulazione del contratto costituisce uno degli istituti più significativi attraverso cui l’ordinamento analizza il contrasto tra volontà reale delle parti e apparenza negoziale. Disciplinata dagli artt. 1414 ss. c.c., essa si colloca sistematicamente tra autonomia privata, certezza dei traffici giuridici e tutela dell’affidamento dei terzi. La rilevanza pratica e le criticità dell’istituto sono confermate dal costante intervento della giurisprudenza di merito e di legittimità, che negli ultimi anni ha ulteriormente precisato i criteri di accertamento e i limiti probatori della simulazione.
Prima di analizzare i risvolti problematici dell’istituto, occorre fornire una definizione dello stesso. La simulazione, infatti, si configura quando le parti dell’operazione contrattuale, di comune accordo, pongono in essere un negozio giuridico apparente, difforme dalla loro effettiva volontà. L’accordo simulatorio, che rimane sul piano interno, è funzionale a creare una rappresentazione giuridica non corrispondente alla realtà voluta dalle parti. Tradizionalmente si distingue tra simulazione assoluta, qualora le parti non intendano produrre alcun effetto giuridico, e simulazione relativa, quando il negozio apparente dissimula un diverso contratto realmente voluto. In quest’ultima ipotesi, l’art. 1414, comma 2, c.c. attribuisce efficacia al contratto dissimulato, purché ne ricorrano i requisiti di validità sostanziale e formale. La norma esprime chiaramente il favor dell’ordinamento per la volontà effettiva dei contraenti, nei limiti della liceità e del rispetto delle forme prescritte. Elemento strutturale della simulazione è l’accordo simulatorio, che può risultare da una controdichiarazione. Quest’ultima, pur non avendo natura negoziale autonoma, assume rilievo centrale quale mezzo di prova della simulazione nei rapporti interni tra le parti. La funzione della controdichiarazione è quella di rendere conoscibile la reale volontà dei contraenti, superando l’apparenza formale del contratto simulato. La sua rilevanza emerge soprattutto in sede processuale, laddove si ponga il problema della dimostrazione del carattere fittizio del negozio. Pertanto, il tema della prova della simulazione costituisce uno degli snodi più delicati dell’istituto. L’art. 1417 c.c. distingue nettamente tra rapporti inter partes e rapporti con i terzi. Nei rapporti tra le parti, la simulazione di un contratto redatto per iscritto può essere provata esclusivamente mediante controdichiarazione scritta, salvo il caso in cui la simulazione sia dedotta per far valere l’illiceità del contratto dissimulato.
Su tale aspetto, la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento ormai consolidato. Con la sentenza 7 febbraio 2023, n. 3694, la Suprema Corte ha affermato che la prova testimoniale e quella per presunzioni sono inammissibili tra le parti, quando il contratto simulato è assistito dalla forma scritta ad substantiam o ad probationem, a tutela dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Diversamente, nei confronti dei terzi la prova è libera. In tal senso, la giurisprudenza recente ha valorizzato l’utilizzo delle presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Con la sentenza 12 gennaio 2024, n. 1067, la Cassazione ha chiarito che il giudice di merito può fondare l’accertamento della simulazione su elementi indiziari quali la mancata corresponsione del prezzo, l’assenza di movimenti finanziari coerenti o la sussistenza di rapporti personali qualificati tra le parti, purché la motivazione espliciti in modo coerente il percorso logico-argomentativo seguito. Particolarmente rilevante è il bilanciamento tra accertamento della volontà reale e tutela dell’affidamento dei terzi. L’art. 1415 c.c. stabilisce che la simulazione non può essere opposta ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti dal titolare apparente. La norma risponde all’esigenza di garantire la sicurezza dei traffici giuridici, impedendo che l’accordo simulatorio pregiudichi soggetti, in buona fede, estranei ad esso che potrebbero subire pregiudizi. La giurisprudenza ha precisato che la buona fede del terzo consiste nell’ignoranza incolpevole della simulazione e deve essere valutata con riferimento al momento dell’acquisto del diritto. In mancanza di tale requisito, il terzo non può invocare la tutela dell’apparenza, restando esposto agli effetti dell’accertamento giudiziale della simulazione. Occorre altresì precisare che la simulazione deve essere distinta da figure affini, quali l’interposizione fittizia di persona e il negozio indiretto. Nell’interposizione fittizia, il soggetto che appare come parte del contratto non coincide con quello che le parti intendono effettivamente coinvolgere nel rapporto, con applicazione delle regole sulla simulazione. Nel negozio indiretto, invece, le parti vogliono realmente il contratto posto in essere, utilizzandolo come strumento per realizzare un risultato economico ulteriore e lecito; pertanto, manca il carattere della fittizietà tipico della simulazione. La simulazione del contratto continua a rappresentare un terreno di confronto tra autonomia privata, esigenze di trasparenza e tutela dell’affidamento. La giurisprudenza recente, di merito e di legittimità, conferma un approccio rigoroso in materia probatoria, soprattutto nei rapporti interni, e al contempo riconosce ampio spazio all’accertamento presuntivo quando la simulazione venga fatta valere dai terzi. L’attenzione della Corte di Cassazione alla motivazione delle decisioni e alla ricostruzione della volontà reale delle parti evidenzia come l’istituto della simulazione mantenga una funzione sistemica essenziale nel garantire l’equilibrio tra libertà negoziale e certezza del diritto.
