La sentenza in commento affronta il tema di particolare attualità dei limiti del controllo giurisdizionale sul trattenimento amministrativo dello straniero a seguito della revoca della protezione internazionale, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la decisione n. 96 del 2025.
Ebbene, la Corte di cassazione è chiamata a valutare la legittimità del decreto con cui la Corte di appello di Brescia aveva negato la convalida di un secondo provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Bergamo, nei confronti di un cittadino straniero già destinatario di revoca della protezione sussidiaria.
La Corte, ricostruita la vicenda, pone in evidenza come la Corte territoriale abbia fondato la mancata convalida sul duplice rilievo dell’asserita fragilità psico- fisica del trattenuto e della continuità sostanziale tra il primo ed il secondo provvedimento di trattenimento, ritenendo di fatto che l’assenza di una disciplina legislativa puntuale sui modi del trattenimento imponesse un controllo giudiziale particolarmente rigoroso ed idoneo a riespandere la tutela della libertà personale. Tale impostazione viene così ricondotta espressamente ai principi desunti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025, letta come fondamento di un sindacato penetrante sulla concreta incidenza della misura sui diritti fondamentali della persona.
La Corte di cassazione, pur riconoscendo la centralità del monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale, censura l’interpretazione offertane dal giudice di merito, chiarendo che, la pronuncia di incostituzionalità non ha determinato alcuna automatica riespansione del diritto alla libertà personale né ha inciso sulla perdurante vigenza delle disposizioni che disciplinano il trattnimento amministrativo. Secondo il Collegio, la decisione n. 96 del 2025 si limita a segnalare le criticità dell’attuale assetto normativo e a sollecitare un intervento legislativo senza attribuire al giudice della convalida un potere sostitutivo o correttivo dell’azione amministrativa fondato su valutazioni svincolate dal compendio normativo vigente.
La Corte di cassazione censura la motivazione della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto una fragilità psichica del trattenuto senza confrontarsi in modo adeguato con il referto medico disponibile, andando così di fatto a sostituire una valutazione fondata su dati clinici un giudizio meramente ipotetico ed omettendo così di assolvere l’obbligo motivazionale rafforzando su un profilo decisivo.
La sentenza, ribadisce l’autonomia dei provvedimenti di trattenimento fondati su presupposti diversi, chiarendo che la mancata convalida di una prima misura non preclude l’adozione di una successiva, purché sia sorretta da elementi nuovi o ulteriori adeguatamente valutati.
Ebbene, in tale prospettiva, la decisione riafferma la necessità di un equilibrio tra tutela della libertà personale ed esigenze di ordine pubblico, andando ad escludere che il rafforzamento del controllo giudiziale possa tradursi in una disapplicazione della normativa vigente o in valutazioni sganciate da un rigoroso esame del quadro istruttorio.
