La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.468/2026 si colloca in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che tende a superare una concezione eccessivamente soggettivistica del danno catastrofale, privilegiando una lettura più aderente alla realtà clinica e processuale. Il punto centrale dell’intervento riguarda, infatti, la modulazione dell’onere probatorio gravante sugli eredi della vittima e il ruolo del giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie. Tradizionalmente, la prova del danno catastrofale è stata ancorata alla dimostrazione della lucida consapevolezza della vittima circa l’imminenza della morte, intesa come percezione cosciente e razionale dell’esito infausto. Questa impostazione, pur coerente sul piano teorico, ha spesso prodotto esiti fortemente penalizzanti sul piano pratico, poiché la vittima, specie in contesti di responsabilità sanitaria, può trovarsi in condizioni di sofferenza, sedazione, compromissione cognitiva o progressivo deterioramento neurologico, tali da rendere impossibile una prova diretta della consapevolezza soggettiva. L’Ordinanza in esame interviene proprio su questo snodo, chiarendo che il danno catastrofale non coincide con una pura ed astratta “angoscia di morte” intesa in senso psicologico, ma si radica in un’esperienza umana oggettivamente apprezzabile di sofferenza estrema e di percezione della fine, che può desumersi per presunzioni. In tal senso, la Corte valorizza il criterio del lasso di tempo apprezzabile intercorrente tra la lesione ed il decesso, criterio già emerso in precedenti arresti, ma qui ulteriormente rafforzato. La Cassazione afferma che, laddove la vittima sia sopravvissuta per un periodo non meramente istantaneo o trascurabile, il giudice di merito è chiamato a verificare se, il quel segmento temporale, siano emersi elementi clinici, comportamentali o circostanziali idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di una sofferenza terminale qualificata. Rientrano in tali elementi, ad esempio, la documentazione sanitaria, la tipologia delle lesioni, le modalità dell’evoluzione patologica, l’assenza di uno stato di comatoso irreversibile e, più in generale, la compatibilità medico-legale tra le condizioni del paziente e la possibilità di percezione della gravità della situazione. Particolarmente significativa è la presa di distanza della Corte da una “prova diabolica” della consapevolezza, che richiederebbe dichiarazioni esplicite della vittima o testimonianze dirette su stati interiori, spesso inesistenti o irraggiungibili. Al contrario, l’ordinanza ribadisce che il danno catastrofale può essere accertato anche in via presuntiva, secondo il criterio del più probabile che non, purchè la motivazione del giudice dia conto, in modo puntuale e coerente, delle ragioni per cui ritiene integrato il pregiudizio. Sotto il profilo sistematico, la decisione contribuisce a chiarire la distinzione tra danno catastrofale e danno biologico terminale: mentre quest’ultimo attiene alla compromissione dell’integrità psicofisica nel periodo antecedente alla morte, il primo si colloca sul piano della sofferenza interiore connessa all’esperienza del morire, pur senza richiedere una piena e razionale rappresentazione dell’esito letale. Ciò consente di evitare indebite sovrapposizioni tra le due voci e di preservare l’autonomia risarcitoria. Le ricadute pratiche dell’ordinanza sono rilevanti: essa impone ai giudici di merito un approccio valutativo più elastico e realistico, fondato su criteri medico-legali e presuntivi, e offre agli operatori del diritto un quadro più chiaro per l’impostazione delle domande risarcitorie e delle consulenze tecniche. In definitiva, la Cassazione conferma dunque una linea interpretativa orientata a garantire un’effettiva tutela del diritto al risarcimento, evitando che l’estrema difficoltà della prova si traduca in una sostanziale negazione del danno. Per tutte tali ragioni, dunque, l’ordinanza esaminata rappresenta un ulteriore e significativo passo nel percorso di razionalizzazione della prova del danno catastrofale, ponendo un argine alle derive eccessivamente formalistiche che, in passato, ne hanno compromesso la concreta risarcibilità. La Suprema Corte, infatti, pur senza mettere in discussione l’autonomia concettuale di tale voce di danno, ne ridimensiona l’onere probatorio, escludendo che la dimostrazione della lucida e piena consapevolezza della vittima, circa l’imminenza della morte, costituisca un requisito indefettibile. Il baricentro dell’accertamento viene così spostato su criteri oggettivi e verificabili, primo fra tutti l’esistenza di un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione ed il decesso, nel quale la vittima abbia potuto sperimentare una sofferenza terminale qualificata. In tale prospettiva , la prova del danno catastrofale può legittimamente fondarsi su presunzioni semplici e su valutazioni medico-legali, purchè sorrette da un’adeguata e puntuale motivazione, in linea con il principio del “più probabile che non”. La decisione in commento contribuisce, inoltre, ad una più netta delimitazione dei confini tra danno catastrofale e danno biologico terminale, evitando sovrapposizioni concettuali e duplicazioni risarcitorie; rafforza il ruolo del giudice di merito, quale garante di una valutazione complessiva e concreta delle risultanze istruttorie. Ne emerge un approccio interpretativo maggiormente aderente alla realtà clinica e processuale, idoneo a garantire un equilibrio tra rigore probatorio e tutela effettiva del diritto al risarcimento. In definitiva, tale ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale volto a rendere il danno catastrofale una categoria non meramente teorica, ma effettivamente azionabile, evitando che l’estrema difficoltà della prova si traduca in una sostanziale negazione della tutela risarcitoria nei casi di lesione mortale preceduta da un periodo di sopravvivenza apprezzabile.
