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Patti “prematrimoniali”: cosa è cambiato?

2026-02-20 11:00

Annarita Vertucci

Diritto civile,

Patti “prematrimoniali”: cosa è cambiato?

Con sentenza n. 91 del 2024, la Corte interviene nuovamente sul terreno, ormai centrale nella sua giurisprudenza penale, del controllo di proporzional

Sui patti prematrimoniali in Italia c’è sempre stato il parere contrario della prevalente giurisprudenza e dottrina, ritenendoli nulli per illiceità della causa.
Qualcosa però sta cambiando. Infatti con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 la Corte di Cassazione ha riconosciuto validità all’accordo tra i coniugi che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, qualificandolo come “contratto atipico con condizione sospensiva lecita”.
Ciò significa che l’efficacia del contratto è “sospesa”, fino a quando non si verifica ( se si verifica) l’evento separativo, rientrando in una forma negoziale espressiva dell’autonomia privata, purché rispettosa dei limiti imposti dall’ordinamento.
Nel caso al vaglio della Suprema Corte, i coniugi, durante la convivenza matrimoniale, anni prima della separazione, avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale il marito si impegnava, per l’ipotesi di separazione, a corrispondere alla moglie una determinata somma di denaro a titolo di restituzione dei contributi economici da lei sostenuti per la ristrutturazione della casa familiare di proprietà di lui. La moglie, in cambio, rinunciava alla proprietà di alcuni beni mobili acquistati in costanza di matrimonio.
Al momento della separazione, però, il marito eccepiva la nullità di quegli accordi per contrarietà all’ordine pubblico e a norme imperative di legge.
Sia in primo grado che in appello veniva stabilita la validità degli accordi in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti tutelata dall’art. 1322 c.c. e sottoposto a mera condizione sospensiva. Investita della questione, la Cassazione confermava le decisioni assunte dai giudici di merito, qualificando la pattuizione tra le parti come contratto atipico condizionato ex art. 1322 c.c. 
La separazione, infatti, non è stata letta come causa illecita del contratto, bensì come semplice condizione sospensiva: un evento futuro e incerto da cui dipendeva l’efficacia dell’obbligazione assunta, distinguendo così tra i “patti prematrimoniali” (rigettati dalla giurisprudenza in quanto lesivi di diritti indisponibili) e quegli accordi ( come quelli su cui verteva la questione) che hanno ad oggetto rapporti patrimoniali liberamente disponibili, destinati a produrre effetti solo in presenza della crisi coniugale
Possono quindi essere utilizzati, ad esempio, per regolare gli investimenti fatti  per la ristrutturazione della casa, ad oggi non rimborsabili in caso di separazione, ma non può avere ad oggetto diritti indisponibili, come il mantenimento dei figli.