L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale (AI) all’interno delle pubbliche amministrazioni rappresenta una delle frontiere più significative — e al contempo più delicate — del processo di modernizzazione del settore pubblico. La progressiva automazione di funzioni un tempo riservate esclusivamente al funzionario umano pone, infatti, interrogativi fondamentali sul piano della legalità, della responsabilità e della tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori coinvolti. Il tema si inserisce in un contesto normativo in rapida evoluzione. A livello europeo, il Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024 — noto come “AI Act”— ha introdotto un quadro armonizzato per la classificazione e la gestione dei sistemi di intelligenza artificiale in funzione del rischio, imponendo requisiti strutturali di trasparenza e supervisione umana. Sul piano nazionale, la Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale), in vigore dal 10 ottobre 2025, ha dettato le prime norme organiche sull'utilizzo dell’AI da parte delle pubbliche amministrazioni, nei rapporti di lavoro e nell’attività giudiziaria, traducendo in precetti positivi i principi già elaborati dalla giurisprudenza nel corso degli anni precedenti. Nel rapporto di pubblico impiego, l’uso dell’AI può incidere su una pluralità di momenti: programmazione del fabbisogno, reclutamento, preselezione concorsuale, gestione del rapporto, valutazione della performance, organizzazione del lavoro, vigilanza interna e supporto all’adozione di provvedimenti. Il tema non può essere affrontato in termini meramente tecnologici: nel pubblico impiego, infatti, l’adozione dell’AI si intreccia con principi di rilievo costituzionale e amministrativo: buon andamento, imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, accesso mediante concorso, oltre alla tutela della dignità e dei diritti del lavoratore pubblico (art. 97). La più recente disciplina italiana in materia di intelligenza artificiale conferma che l’utilizzo di tali sistemi deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali, della protezione dei dati personali, della non discriminazione e della necessaria sorveglianza umana: ne deriva che, nel pubblico impiego, l’AI non può porsi come centro autonomo di decisione, ma come strumento tecnico di supporto, la cui liceità dipende dalla sua conformità ai principi dell’ordinamento. Il primo parametro di valutazione dell’uso dell’AI nel pubblico impiego è l’art. 97 Cost., secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Da tale disposizione discendono almeno tre corollari: 1) l’innovazione organizzativa è legittima solo se migliora efficienza e qualità amministrativa senza comprimere le garanzie di imparzialità; 2) le procedure di reclutamento devono restare oggettive, trasparenti e verificabili; 3) ogni automatismo che incida sull’accesso all’impiego pubblico deve essere sottoposto a controllo umano e a sindacabilità. L’uso dell’AI, dunque, è in astratto compatibile con l’art. 97 Cost., ma soltanto se si colloca entro un assetto nel quale la tecnologia rafforza — e non sostituisce — le garanzie pubblicistiche del procedimento. La Legge 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto principi generali e regole specifiche per l’impiego dell’intelligenza artificiale. In via generale, essa prevede che ricerca, sviluppo, adozione e utilizzo dei sistemi di AI avvengano nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione e sostenibilità (art. 3). Per il settore pubblico, la stessa legge dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzino l’intelligenza artificiale per incrementare l’efficienza dell’attività amministrativa, ridurre i tempi dei procedimenti e migliorare qualità e quantità dei servizi, assicurando agli interessati la conoscibilità del funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo (art. 14). Ancora più rilevante, il legislatore stabilisce che l’uso dell’AI avvenga “in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale”, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti nei quali l’AI sia stata impiegata. Questa formulazione ha una portata sistematica decisiva anche per il pubblico impiego. Se ne ricava: a) che l’algoritmo non può essere titolare effettivo della decisione amministrativa b) che il funzionario o l’organo competente deve mantenere il governo sostanziale del procedimento; c) che l’amministrazione deve poter ricostruire il percorso logico-tecnico seguito dal sistema; d) che il ricorso all’AI richiede misure tecniche, organizzative e formative idonee a garantirne l’uso responsabile. In altri termini, la legittimità dell’AI nel lavoro pubblico dipende non solo dal risultato prodotto, ma anche dalla governance del suo impiego. Il Regolamento UE 2024/1689, c.d. “AI Act”, rafforza questa impostazione, trattando come particolarmente sensibili i sistemi utilizzati nei contesti occupazionali e pubblicistici. La fonte considera ad alto rischio i sistemi di AI destinati a essere impiegati per l’assunzione o selezione di persone fisiche, per l’analisi o il filtraggio delle candidature e per la valutazione dei candidati. Sono parimenti ricompresi i sistemi destinati ad adottare decisioni riguardanti le condizioni del rapporto di lavoro, la promozione, la cessazione del rapporto, l’assegnazione di compiti o il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni. L’AI Act attribuisce inoltre rilievo ai sistemi utilizzati dalle autorità pubbliche, o per loro conto, per l’accesso a prestazioni e servizi pubblici essenziali. Sebbene tale previsione non coincida integralmente con il rapporto di pubblico impiego, essa conferma il generale sospetto del legislatore europeo verso decisioni automatizzate in settori che coinvolgono diritti fondamentali, aspettative professionali e posizioni di cittadinanza amministrativa. Ne consegue che, nel pubblico impiego, l’uso di AI per funzioni di selezione o gestione del personale non può mai considerarsi neutro: esso ricade in un’area di forte regolazione, nella quale assumono centralità la qualità dei dati, la spiegabilità, la supervisione umana, la documentazione tecnica e la prevenzione degli effetti discriminatori. Nel reclutamento pubblico, l’AI può trovare spazio soprattutto nelle attività preparatorie o serventi: smistamento documentale, verifica formale dei requisiti, supporto alla calendarizzazione, anonimizzazione degli elaborati, rilevazione di incoerenze o irregolarità, strumenti di preselezione purché inseriti in una procedura governata da regole predeterminate e controllabili. La compatibilità astratta con il sistema si rinviene, da un lato, nella finalità di economicità e celerità delle procedure; dall’altro, nella necessità che siano adottati meccanismi oggettivi e trasparenti. Sotto questo profilo, la giurisprudenza ha già valorizzato il ricorso, “ove opportuno”, a sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione, sempre nel quadro di modalità che garantiscano imparzialità ed economicità (v. Corte d’Appello Roma, sez. 1, sentenza n. 3698/2019). Tuttavia, proprio la materia del reclutamento manifesta il limite più netto all’automazione. La Corte d’Appello di Roma, nel richiamare i criteri che regolano le procedure selettive in ambito pubblico e para-pubblico, ribadisce il nesso inscindibile tra procedura conforme a legge e validità del successivo rapporto di lavoro, evidenziando la centralità di pubblicità, trasparenza, oggettività e rispetto del modello concorsuale. Il principio che se ne ricava è di immediata attualità per l’AI: l’algoritmo non può diventare uno schermo capace di occultare criteri valutativi opachi o surrettiziamente discrezionali. Se la procedura selettiva è viziata perché fondata su regole non verificabili, discriminatorie o non coerenti con la lex specialis, il vizio non resta confinato al segmento tecnico, ma può propagarsi alla validità dell’intera sequenza procedimentale. In tal senso, l’AI non attenua, ma semmai accentua, l’esigenza di predeterminazione dei criteri di selezione, di intelligibilità delle logiche di funzionamento del sistema; di possibilità di audit e verifica ex post; di permanenza di una valutazione finale imputabile all’amministrazione. L’impiego dell’AI non si esaurisce, poi, nella fase di accesso. Sistemi intelligenti possono essere utilizzati anche nella gestione del rapporto di pubblico impiego: assegnazione dei carichi di lavoro, supporto alla valutazione delle performance, rilevazione di anomalie, programmazione dei turni, individuazione di fabbisogni formativi, prevenzione del rischio organizzativo. Anche in questa fase valgono, con eguale intensità, i principi di cui alla Legge n. 132/2025: trasparenza, non discriminazione, accuratezza, proporzionalità, protezione dei dati, conoscibilità e sorveglianza umana. L’AI Act conferma, inoltre, la particolare sensibilità dei sistemi usati per decidere condizioni di lavoro, promozioni, cessazioni del rapporto o valutazioni prestazionali. In ambito pubblicistico, ciò comporta che 1) l’amministrazione non può affidare integralmente al sistema decisioni che incidano sulla posizione giuridica del dipendente; 2) gli output algoritmici devono avere natura istruttoria o consultiva, salvo verifica critica del dirigente o del responsabile del procedimento; 3) devono essere evitati modelli che producano effetti indirettamente discriminatori su base statistica; 4) il lavoratore deve poter comprendere se e come il sistema abbia inciso sulla decisione che lo riguarda. La tracciabilità richiesta dalla legge assume qui una funzione essenziale: non solo presidio tecnico, ma garanzia di difesa, sindacabilità e responsabilità amministrativa. Poiché la legge italiana attribuisce la responsabilità dei provvedimenti e dei procedimenti alla persona fisica che conserva il potere decisionale, il ricorso all’AI non genera alcuna deresponsabilizzazione dell’amministrazione. Al contrario, l’uso di strumenti complessi può aggravare l’onere di diligenza organizzativa. I profili di responsabilità possono emergere, in particolare, quando il sistema sia adottato senza adeguata base organizzativa o senza procedure di controllo; oppure l’algoritmo produca esiti discriminatori o manifestamente illogici; oppure manchi la documentazione necessaria a spiegare la decisione; oppure ancora la decisione sia di fatto automatizzata, nonostante la formale attribuzione della competenza a un funzionario; o, infine, siano violati i canoni di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. Nel pubblico impiego, tale responsabilità non è solo interna o dirigenziale, ma può tradursi in illegittimità dell’atto, contenzioso sul procedimento selettivo o sulla gestione del rapporto, e possibile invalidazione degli effetti prodotti dalla decisione viziata. Altro nodo dell’utilizzo dell’AI nel pubblico impiego è la nozione di conoscibilità del funzionamento prevista dalla Legge n. 132/2025 che impone un salto di qualità nella cultura amministrativa. Nel pubblico impiego, non è sufficiente che il sistema “funzioni”, bensì è necessario che l’amministrazione sia in grado di spiegare, almeno nei suoi elementi essenziali, quali dati siano stati utilizzati, quali criteri abbiano orientato l’elaborazione, quale peso abbiano avuto i diversi parametri e in che modo l’output sia stato recepito nella decisione finale. La trasparenza algoritmica, tuttavia, non coincide con la mera divulgazione del codice sorgente. Più realisticamente, essa richiede: descrizione intelligibile della funzione del sistema; mappatura dei dati impiegati; indicazione dei margini di errore e delle variabili critiche; definizione dei punti di intervento umano; verbalizzazione del ruolo svolto dall’AI nel procedimento. In assenza di tali elementi, l’utilizzo dell’AI rischia di collidere non solo con la disciplina speciale, ma con il nucleo duro dei principi amministrativi generali. Dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale emergono alcuni criteri di legittimità dell’impiego dell’AI nel rapporto di pubblico impiego. L’uso dell’AI appare compatibile con l’ordinamento quando sia strumentale e non sostitutivo della decisione umana, proporzionato alla finalità perseguita, trasparente e tracciabile, non discriminatorio, coerente con il principio del concorso e con l’imparzialità amministrativa. Sul piano procedimentale, l’amministrazione dovrebbe assicurare: preventiva individuazione delle funzioni affidate al sistema; formalizzazione dei criteri di utilizzo; supervisione effettiva del funzionario competente; possibilità di contestazione e verifica degli esiti; conservazione della documentazione tecnica rilevante. Tutti questi criteri si impongono con particolare forza nelle procedure selettive e valutative, dove l’incidenza dell’algoritmo può toccare diritti soggettivi, interessi legittimi e aspettative professionali costituzionalmente sensibili. In conclusione, l’intelligenza artificiale nel pubblico impiego non è, di per sé, né vietata né pienamente libera. Essa è ammessa entro un perimetro rigoroso, nel quale la tecnologia deve restare mezzo e non soggetto della decisione amministrativa. La direttrice dell’ordinamento, nazionale ed europeo, è chiara: favorire l’efficienza organizzativa senza sacrificare la legalità procedimentale, la responsabilità umana e le garanzie di imparzialità. L’art. 97 Cost. continua a costituire il baricentro dell’intera materia e la Legge n. 132/2025, nel subordinare l’uso dell’AI alla conoscibilità, tracciabilità e centralità della decisione umana, fornisce il criterio fondamentale per l’interpretazione del fenomeno. L’AI Act, qualificando come ad alto rischio i sistemi impiegati nell’occupazione e nelle attività pubbliche essenziali, conferma che il rapporto di lavoro pubblico è ambito di speciale cautela. Sul piano giurisprudenziale, la lezione che proviene dalle decisioni in materia di reclutamento è netta: le tecniche automatizzate sono ammissibili solo se inserite in procedure oggettive, trasparenti e sindacabili, poiché il rispetto del principio concorsuale e dell’imparzialità amministrativa non tollera opacità tecnologiche. L’utilizzo dell’AI può, quindi, rappresentare un fattore di modernizzazione del pubblico impiego soltanto a condizione che l’amministrazione ne governi l’uso secondo regole chiare, controlli effettivi e responsabilità pienamente umane. Nel diritto del lavoro pubblico, l’algoritmo può assistere l’amministrazione; non può sostituirla. La sfida per le amministrazioni pubbliche consisterà nel cogliere le efficienze offerte dalla tecnologia — riduzione dei tempi procedimentali, maggiore imparzialità, ottimizzazione delle risorse — senza sacrificare i valori fondamentali di legalità, trasparenza e responsabilità che presiedono all’esercizio della funzione pubblica. L’equilibrio tra automazione e controllo umano non è un limite all’innovazione, ma è la condizione della sua legittimità.
