La Sesta Sezione è stata chiamata a pronunciarsi sull’ormai annosa questione avente ad oggetto la configurabilità dell’aggravante speciale di cui all’art. 572 co. 2 c.p., nel caso in cui il minore abbia assistito ad un unico episodio maltrattante nei confronti di un altro familiare convivente.Nel caso di specie, il processo aveva accertato, oltre alla ricorrenza del delitto di maltrattamenti commesso in danno della madre, che l’imputato, in una singola occasione, aveva aggredito con calci e pugni la vittima in presenza della nipotina di sette anni.
Il principio espresso dalla Cassazione Penale può essere cosi formalizzato “Ai fini dell'integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.” (cfr. Cass. pen., Sez. 6, n. 20128 del 22/05/2025)
Inoltre, la sentenza ricostruisce la genesi normativa dell’aggravante in commento, introdotta con la riforma cd. del “Codice Rosso” (L. n. 69 del 2019) sottolineando come essa risponda alla finalità di rendere più efficace la protezione preventiva, rafforzando le misure contro il pericolo di reiterazione dei reati a danno delle donne anche attraverso una tutela anticipata rispetto alla commissione dei delitti prodromici alla violenza di genere onde evitare che possano degenerare in comportamenti più gravi. Tuttavia, è stato il notevole incremento del trattamento sanzionatorio realizzato attraverso la riscrittura della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen. che ha incorporato l'aggravante del fatto commesso in presenza o in danno del minore, trasformandola in aggravante ad “effetto speciale.”
Pertanto deve ritenersi che, qualora il minore assista abitualmente a significativi atti di maltrattamento in danno di un familiare o altro affetto, si configuri l’ipotesi autonoma dell’ultimo comma dell’art. 572 c.p. (“violenza assistita”, potremmo dire, “in senso stretto”). In tal caso, risolvendosi in un delitto commesso, se pur indirettamente, in danno del minore, si applicherà la maggior pena prevista dall’art. 572 co. 2 c.p.
Dall’altro canto, nel caso in cui il minore, sporadicamente, assista ad un episodio di maltrattamenti ai danni dell’altro affetto, si configurerà un’unica ipotesi aggravata dalla sua “presenza”, soltanto a patto che la gravità dell’atto, unitamente a tutte le altre circostanze del caso, risultino intrinsecamente idonee a metterne a repentaglio lo sviluppo psico-fisico. Infine, una particolare attenzione dovrà tuttavia essere rivolta ai casi in cui il minore, per età, o per altre caratteristiche personali, non risulti capace di percepire concretamente l’azione maltrattante commessa al suo cospetto: in tali casi, la declinazione concreta del “principio di offensività” sarà uno strumento per capire se applicare o meno l’aggravante.
